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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 155 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 53Fedlex · Rapporto esplicativo

Art. 6 Osservazione

Gli operatori devono poter osservare i pazienti durante la radiografia, la radioscopia o l’esposizione alle radiazioni. Dall’attuale articolo 3 (Protezione del personale e di terzi), questo requisito è spostato in un articolo a sé stante.

Non trattandosi di «Disposizioni generali», le rimanenti disposizioni dell’attuale articolo 3 sono collocate in altre sezioni. Le prescrizioni sull’interruttore e sui pannelli di protezione sono spostate nella sezione «Misure edili di radioprotezione», le rimanenti disposizioni nella sezione «Uso».

Art. 7 Coinvolgimento di fisici medici

L’AP-ORaP esige il coinvolgimento di fisici medici nella radiologia. In questo nuovo articolo dell’OrX si precisa il tipo di coinvolgimento. Il coinvolgimento minimo di base di fisici medici è definito nel capoverso 1. Nei capoversi 2 e 3 è disciplinato il coinvolgimento minimo per casi speciali. Laddove necessario è pertanto possibile definire anche soluzioni o termini transitori.

Si richiede un approccio graduale a seconda del rischio (ambito di dose). Le indicazioni sui requisiti minimi si basano su una proposta elaborata in un gruppo di lavoro delle cerchie interessate («Requirements for medical physicists in nuclear medicine and radiology»). Alle autorità di vigilanza viene concessa una certa discrezionalità, in particolare se in un’azienda vi sono diversi impianti identici o se diversi team si servono dello stesso impianto. L’obiettivo deve essere sempre quello di un’ottimizzazione efficiente ed efficace per il personale e i pazienti, con il coinvolgimento di fisici medici. Si deve inoltre puntare a un buon coordinamento con le aziende specializzate, responsabili della garanzia della qualità.

Art. 8 Deroghe

L’attuale articolo 24 capoverso 1 è spostato nella sezione generale nell’articolo 8 e riformula in maniera più precisa il quadro giuridico esistente. Non contiene modifiche materiali rispetto alla prassi vigente.

Sezione 2: Misure edili di radioprotezione

Art. 9 Vincoli per la dose ambientale

Il concetto di «valore limite» è sostituito dal concetto corretto di «vincolo» e «intensità di dose ambientale» da «dose ambientale».

Art. 10 Dati per il calcolo dei dispositivi di schermatura

L’avverbio «cioè» è sostituito da «segnatamente».

Art. 11 Calcolo dei dispositivi di schermatura contro la radiazione diretta

Il capoverso 2 non è più necessario e pertanto è abrogato senza essere sostituito.

Art. 12 Calcolo dei dispositivi di schermatura contro le radiazioni parassite

Nessuna modifica materiale.

Art. 13 Dispositivi edili di schermatura e locali di irradiazione

Nel capoverso 1 si fa una precisazione rispetto alla segnaletica attualmente in uso.

Il capoverso 4 è stato ripreso dal attuale capitolo 1 (attuale articolo 3 capoverso 1, secondo periodo) e spostato qui. Non si tratta di un requisito generale, bensì di un aspetto edile ai sensi della sezione 2. I pannelli di protezione costituenti parte integrante dell’impianto a raggi X (generalmente negli impianti per la mammografia), la cui progettazione e le cui caratteristiche per quanto riguarda il rispetto delle zone da proteggere definite e l’equivalente di piombo necessario soddisfano i requisiti delle norme internazionali applicabili (conformità), non rientrano nel campo di applicazione del capoverso 4 e sono accettati.

Nel capoverso 6 lettera d l’espressione «in collegamento» è sostituita dall’espressione moderna di «in collegamento visivo e vocale».

Il capoverso 7 intende provvedere affinché al personale che si occupa delle tomografie computerizza-