Rapporti
Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 155 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 52Fedlex · Rapporto esplicativo
2 Commento ai singoli articoli Titolo: Ordinanza concernente la protezione dai sistemi a raggi X per uso medico
Il titolo è adeguato per poter considerare l’intera catena della radiografia. Il concetto di impianti a raggi X allude essenzialmente agli impianti per la generazione di raggi. Il concetto di sistemi a raggi X include anche i sistemi di ricezione, l’elaborazione e gli apparecchi di riproduzione dell’immagine.
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Scopo e campo d’applicazione
L’articolo è riformulato e descrive l’attuale quadro normativo in modo più preciso.
Si definisce il concetto di sistema a raggi X.
Nel campo d'applicazione rientrano ora anche i sistemi radiologici di riproduzione dell’immagine utilizzati per il controllo del posizionamento, la pianificazione e la simulazione nella radioterapia, nonché i sistemi a raggi X per uso medico utilizzati per scopi non medici, ad esempio per le formazioni.
Art. 2 Definizioni
Per motivi di chiarezza le definizioni concettuali sono spostate in un articolo a sé stante. Le definizioni negli allegati dell’AP-ORaP e della presente ordinanza sono rielaborate e, ove possibile, si riprendono le definizioni DIN.
Art. 3 Sistemi a raggi X per altri scopi
Questa ordinanza contiene inoltre disposizioni sull’impiego di impianti medici per scopi non medici. Generalmente a tali impianti si applicano gli stessi requisiti validi per gli impianti della medicina veterinaria.
Art. 4 Giustificazione
Il primo periodo del capoverso 1 dell’attuale articolo 2 è riformulato e spostato in un articolo a sé stante. Si fa inoltre riferimento agli articoli della sezione «Giustificazione medica» dell’AP-ORaP, in cui tra gli altri sono dichiarati vincolanti i tre livelli di giustificazione previsti dall’ICRP.
I temi dell’ottimizzazione e della giustificazione sono ora trattati in articoli separati.
Art. 5 Ottimizzazione di esposizioni mediche
L’attuale articolo «Misure per la protezione dei pazienti» viene condensato, la maggior parte delle disposizioni attuali è spostata in altri articoli.
Il capoverso che riguardava la tecnica di esame è ridotto al primo periodo. In futuro, l’UFSP pubblicherà guide riguardanti le tecniche di esame appropriate. Per tale motivo, l’elenco enumerativo a–e è eliminato. La tecnica di esame è descritta anche nell’articolo «Ottimizzazione di esposizioni mediche» dell’AP-ORaP.
Nel capoverso 2 della presente ordinanza si menzionano sia le raccomandazioni da rispettare, sia le guide previste. Alla lettera b figura l’ottimizzazione mediante livelli di riferimento diagnostici. Le lettere a–c definiscono lo standard raccomandato. Le deroghe rispetto a questo standard devono essere motivate.
Siccome la tecnica radiografica è in costante evoluzione e attualmente è prassi effettuare controlli periodici a garanzia della qualità, il capoverso 3 prevede un controllo periodico.
Gli attuali capoversi 4 e 5 sulla garanzia della qualità e sui mezzi di protezione diventano i nuovi articoli 24 e 26.
Il titolo dell’articolo è modificato conformemente ai nuovi contenuti tematici.