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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 155 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 51Fedlex · Rapporto esplicativo

Regolazione dell’intensità di dose (attuale art. 14)

Gli impianti di radioscopia con schermi fluorescenti non corrispondono più allo stato attuale della tecnica e di fatto non si utilizzano più. Pertanto l’amplificatore d’immagine non è più richiesto. Sono eliminati anche i capoversi 2–4 poiché i requisiti tecnici figureranno nella guida dell’UFSP.

Limitazione dell’intensità di dose (attuale art. 15)

L’articolo è eliminato poiché i requisiti tecnici figureranno nelle guide dell’UFSP.

Prestazioni dell’impianto (attuale art. 16)

L’articolo è eliminato poiché i requisiti tecnici figureranno nelle guide dell’UFSP.

Impianti di radiografia panoramica con tubo intraorale (attuale art. 17)

L’articolo è eliminato poiché gli impianti di radiografia panoramica con tubo intraorale non corrispondono più allo stato attuale della tecnica e di fatto non sono più utilizzati.

Controllo del trattamento della pellicola e dei dispositivi ausiliari (attuale art. 18)

L’articolo è eliminato poiché i requisiti per il trattamento della pellicola figureranno nelle guide dell’UFSP.

Collaudo (attuale art. 19)

Il capoverso 1 è eliminato poiché i requisiti relativi ai punti di prova figureranno nelle guide dell’UFSP.

Esame di stabilità (attuale art. 20)

I requisiti per la periodicità degli esami sono disciplinati nel nuovo allegato 11. I requisiti relativi ai punti di prova figureranno nelle guide dell’UFSP.

Applicazioni speciali (attuale art. 22)

L’articolo è eliminato poiché i requisiti relativi ai punti di prova figureranno nelle guide dell’UFSP.

Eccezioni (attuale art. 24)

I capoversi 2 e 4 sono eliminati. Disposizioni speciali per sistemi a raggi X installati prima dell’entrata in vigore dell'OrX sono contenute nel nuovo articolo 34. Il capoverso 3 è eliminato poiché i requisiti relativi alla periodicità degli esami, anche in medicina veterinaria, sono disciplinati nel nuovo allegato 11.

Disposizioni transitorie (attuale art. 26)

Disposizioni speciali per sistemi a raggi X installati prima dell’entrata in vigore dell’OrX sono contenute nel nuovo articolo 34.

Allegati 11–15 dell’ordinanza sui raggi X vigente

Gli allegati 11–15 dell’ordinanza vigente, contenenti i requisiti per la garanzia della qualità dei sistemi a raggi X, sono eliminati e d’ora in poi saranno pubblicati dall’UFSP sotto forma di guide.

1.3 Ripercussioni

1.3.1 Per la Confederazione

Attuazione delle nuove disposizioni nell’ambito dell’attività di vigilanza dell’UFSP.

1.3.2 Per i Cantoni

Nessuna ripercussione.

1.3.3 Per l’industria

Adeguamento della strategia di vendita per quanto riguarda le innovazioni tecniche richieste nell'ambito delle dosi medie e forti.

Adeguamenti in collaborazione con le aziende mediante il previsto coinvolgimento di fisici medici per ottimizzare gli esami radiologici.

Modifiche di minore entità per quanto concerne la garanzia della qualità.