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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 155 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 55Fedlex · Rapporto esplicativo
Art. 20 Registrazione delle applicazioni radiologiche e del grado di occupazione dell’impianto
Le aziende devono registrare i parametri di esposizione per la successiva determinazione della dose per paziente nella medicina umana. Nel capoverso 2 si elencano i parametri di esposizione minimi che si devono registrare a seconda delle differenti modalità diagnostiche (fluoroscopia, radiografia, tomografia computerizzata e mammografia nella medicina umana).
È previsto un termine di conservazione intercantonale unitario di almeno 10 anni nella diagnostica e di 20 anni per le applicazioni terapeutiche.
Il grado di occupazione dell’impianto in tutti gli ambiti di applicazione è un fattore essenziale per valutare le misure edili di radioprotezione. Pertanto i dati rilevanti devono essere messi a disposizione dell’UFSP.
Art. 21 Piani di costruzione dei sistemi a raggi X
Il termine «emettitore X» è stato sostituito da «sistemi a raggi X».
Art. 22 Indicazione delle grandezze dosimetriche nella medicina umana
Per stimare la dose per paziente nella medicina umana si deve indicare una grandezza dosimetrica appropriata negli esami. In questo caso sono esclusi gli impianti che vengono impiegati in ambito di dose debole.
Le grandezze dosimetriche sono definite per: radiologia classica (tecnica radiografica e radioscopia), radiologia interventistica, tomografia computerizzata e mammografia. La scelta delle grandezze dosimetriche è conforme agli standard internazionali raccomandati.
L’indicazione DAP deve essere disponibile per tutti apparecchi di fluoroscopia già autorizzati all’entrata in vigore della presente ordinanza, per tutti gli altri apparecchi già autorizzati l’installazione a posteriori deve avvenire solo in caso di sostituzione di un generatore o dell’impianto.
Le disposizioni dei capoversi 2–4 valgono anche per i sistemi a raggi X già autorizzati.
Art. 23 Dose e intensità di dose degli impianti a raggi X
Nel capoverso 1 ora per gli impianti nella medicina umana in ambito di dose medio e forte si richiede un esposimetro automatico AEC e precisamente per tutti gli impianti messi in esercizio dopo l’entrata in vigore della nuova ordinanza sui raggi X et agli impianti la cui prima installazione è avvenuta dopo l’entrata in vigore delle modifiche dell’ORaP del 1° gennaio 2008.L’esposimetro automatico rappresenta l’attuale stato della tecnica (cfr. art. 9 LRaP) e adegua automaticamente la dose da impiegare per i singoli pazienti.
Il capoverso 2 sulla regolazione dell’intensità di dose nella radioscopia è ripreso dalla vecchia ordinanza.
Art. 24 Dispositivi e mezzi di protezione
Per i mezzi di protezione e il relativo impiego è definito un requisito minimo nell’allegato 2. Spetta alle aziende definire internamente, in un’istruzione, il loro impiego concreto e uniforme. L’impiego appropriato include anche l’immagazzinamento e la pulizia appropriati dei mezzi di protezione secondo le istruzioni del fabbricante nonché, almeno una volta l’anno, un esame atto a verificarne la funzionalità.
Art. 25 Distanze di sicurezza per personale e terzi
Nel titolo è modificata la parola «protezione»: essendo troppo generica nasconde il fatto che nel presente articolo sono disciplinate solo le distanze di sicurezza per il personale e terzi. Inoltre, nel titolo della versione tedesca è modificata la parola «andere Personen» (altre persone) con la parola «Dritte» (terzi), oggi più usuale. In tal modo si intendono tutte le persone che, pur non facendo parte del personale o dei pazienti, sono interessate (p. es. i familiari dei pazienti).
L’attuale articolo 3 capoverso 5 è eliminato senza essere sostituito poiché non si eseguiranno più indagini al torace su vasta scala.