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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 155 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 56Fedlex · Rapporto esplicativo
Sezione 5: Garanzia della qualità, controllo, manutenzione
L’intera sezione è stata riformulata e semplificata. I requisiti materiali concernenti la garanzia della qualità degli impianti saranno disciplinati nelle guide dell’UFSP. La ripartizione in sezioni è eliminata.
Art. 26 Principio
In questa disposizione si disciplina il principio relativo al programma di garanzia della qualità.
Art. 27 Norme, raccomandazioni e guide
In genere la garanzia della qualità, il controllo e la manutenzione sono rette da norme e raccomandazioni internazionali e nazionali.
Per la radioterapia e per i sistemi per il controllo del posizionamento valgono le raccomandazioni della Società Svizzera di Radiobiologia e di Fisica Medica (SSRFM).
Inoltre in futuro i requisiti materiali concernenti la garanzia della qualità saranno disciplinati dall’UFSP in guide che definiscono lo standard raccomandato. Le deroghe rispetto a questo standard devono essere motivate. I requisiti minimi per la periodicità sono ora riassunti nell’allegato 11 a seconda delle singole modalità.
Art. 28 Collaudo
Ora il collaudo riguarda l’intero sistema a raggi X. I riferimenti agli allegati sono eliminati poiché l’entità dei collaudi sarà disciplinata nelle guide. È inoltre definito il ruolo del fisico medico nella radioterapia.
Art. 29 Esame di stabilità
Ora l’esame di stabilità riguarda l’intero sistema a raggi X. I riferimenti agli allegati sono eliminati poiché l’entità degli esami di stabilità sarà disciplinata nelle guide.
I requisiti in termini di periodicità non sono più menzionati poiché disciplinati nell’allegato 11 (cfr. art. 27).
Nel capoverso 2 sugli impianti a raggi X per uso terapeutico si definisce il ruolo del fisico medico.
Art. 30 Manutenzione, esame dello stato, controllo periodico di radioprotezione
Anche in questo caso si fa ora riferimento all’intero sistema a raggi X. È inoltre definito il ruolo del fisico medico nella radioterapia. Nel capoverso 1 si intende l’esame completo dello stato.
Nel capoverso 2 sulla manutenzione si rinvia solamente ai requisiti dell’ODmed.
Nel capoverso 5 il controllo periodico di radioprotezione è richiesto in occasione di un esame dello stato e non come prima dopo una manutenzione.
Art. 31 Notifica
Come avveniva finora le aziende specializzate devono notificare all’UFSP la realizzazione e l’esito degli esami e dei controlli periodici di radioprotezione. In vista di una futura gestione elettronica delle licenze e della vigilanza, l’entità, la forma e il contenuto delle notifiche richieste non sono più definiti nella presente ordinanza, bensì direttamente dall’UFSP, che confida in un minor onere per tutte le parti coinvolte.
Art. 32 Apparecchi di misura
Adeguamento del rinvio alla vigente ordinanza dell’UFGP (OSMRI).
Sezione 6: Disposizioni finali
Art. 33 Abrogazione di un altro atto normativo
Adeguamento della data.
Art. 34 Licenze esistenti
Le disposizioni della presente ordinanza valgono anche per i sistemi a raggi X già autorizzati.
D’ora in poi, i sistemi a raggi X già installati dovranno essere utilizzati in una zona sorvegliata anziché