Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/157: Modifiche dell'ordinanza sulle epizoozie (OFE), dell'ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA) e dell'ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn). · 2 pagine

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III. Conseguenze

1. Ripercussioni per la Confederazione

A livello federale, le modifiche dell’ordinanza proposte non comportano oneri finanziari e di personale aggiuntivi.

2. Conseguenze per i Cantoni

Per i Cantoni le presenti proposte di modifica comportano spese aggiuntive in caso di eventuali controlli di trasporti di animali che non sono destinati al macello. Tuttavia dovrebbe essere possibile gestire queste spese aggiuntive con le risorse a disposizione dei Cantoni. Per il resto le modifiche proposte per l’ordinanza non prevedono nell’immediato un onere supplementare dal punto di vista finanziario o del personale. I Comuni non sono direttamente interessati dalle nuove disposizioni.

3. Ripercussioni per l’economia

Le limitazioni dell’obbligo di documentazione proposte con la modifica dell’articolo 152 implicano uno sgravio amministrativo. La modifica dell’articolo 165 comporterà degli oneri aggiuntivi nei casi attuali in cui gli animali trascorrono nel mezzo di trasporto fino a quattro ore di sosta in condizioni di spazio ridotte.

IV. Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Gli impegni svizzeri sono disciplinati nell’articolo 6 dell’allegato 11 dell’accordo bilaterale agricolo tra la Svizzera e l’UE3 (allegato veterinario), che applica le disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate4 nel commercio tra la Svizzera e l’UE nonché nelle importazioni da Paesi terzi. Gli articoli 150–168 OPAn non riguardano tuttavia il commercio internazionale ma unicamente i trasporti di animali nazionali. Pertanto, le modifiche proposte rispettano gli impegni internazionali della Svizzera.

3 Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli, RS 0.916.026.81.

4 Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97; GU L 3 del 5.1.2005.