Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/158: Disposizione costituzionale su un sistema d'incentivazione nel settore del clima e dell'energia · 43 pagine

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Disposizione costituzionale su un sistema dincentivazione nel settore del clima e dellenergia

2 Necessità d’intervento

2.1 La nuova normativa proposta

L’articolo costituzionale proposto costituisce la base per passare, nella politica climatica ed energetica, dal sistema di promozione a quello d’incentivazione. Il sistema d’incenti- vazione serve a raggiungere gli obiettivi climatici ed energetici del Consiglio federale per il periodo successivo al 2020 e consente di abbandonare gradualmente l’energia nucle- are nel rispetto del clima. La tassa sul clima dovrebbe essere riscossa sui combustibili ed eventualmente anche sui carburanti mentre la tassa sull’elettricità sull’energia elettrica. Le due tasse dovranno contribuire alla riduzione delle emissioni di gas serra e al consumo parsimonioso ed efficiente dell’energia. La tassa sul clima dovrà sostituire l’attuale tassa sul CO riscossa sui combustibili con le sue destinazioni parzialmente vincolate mentre la

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tassa sull’elettricità sostituirà il supplemento sui costi di trasporto delle reti ad alta tensio- ne destinato al finanziamento, tra l’altro, della rimunerazione a copertura dei costi per l’immissione in rete di energia (RIC). Per le imprese gravate eccessivamente dalla riscos- sione delle citate tasse sono previste agevolazioni o eccezioni, come già oggi. Si tratta segnatamente di imprese con un elevato consumo energetico e un’elevata emissione di gas serra che a causa delle due tasse sarebbero notevolmente svantaggiate nella loro competitività internazionale.

Il sistema di incentivazione dovrà essere impostato in modo neutrale per il bilancio, ossia la pubblica amministrazione dovrà disporre delle stesse risorse finanziarie come in assen- za delle tasse sul clima e sull’elettricità. Nel complesso non dovrà neppure aumentare l’onere per le economie domestiche e le aziende. Il prodotto delle tasse d’incentivazione sarà debitamente ridistribuito alla popolazione e alle imprese. In particolare può essere computato nel pagamento di altre imposte federali o contributi alle assicurazioni sociali. Se il prodotto delle tasse sul clima e sull’elettricità rimane costatatemene elevato, a lun- go termine è ipotizzabile che le tasse vengano computate proporzionalmente all’impor- to fiscale o ai contributi alle assicurazioni sociali.

In una fase di transizione dovrebbe sussistere la possibilità di impiegare per un periodo limitato il prodotto delle tasse sul clima e sull’elettricità per gli attuali obiettivi di promo- zione. Le promozioni finanziate con le destinazioni parzialmente vincolate dell’attuale tassa sul CO dovranno essere gradualmente eliminate dal 2021 e scomparire defini-

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tivamente nel 2025. Ciò riguarda il Programma Edifici e i versamenti nel Fondo per le tecnologie. Allo stesso modo sarebbero eliminate le misure di promozione finanziate con l’attuale supplemento di rete (rimunerazione a copertura dei costi per l’immissione in rete di energia elettrica, rimunerazioni una tantum per piccoli impianti fotovoltaici, bandi di gara, garanzia dei rischi per i progetti di geotermia e misure per il risanamento delle acque). Gli strumenti per i nuovi impianti potranno essere approvati al più tardi entro la fine del 2030 e dovranno avare una durata limitata fino al 31 dicembre 2045. Misure di promozione ulteriori o diverse non dovranno essere finanziate con il prodotto delle tas- se sul clima e sull’elettricità. Di conseguenza, senza una nuova modifica costituzionale non sarà possibile introdurre nuove destinazioni parzialmente vincolate per i proventi di queste tasse.