Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/158: Disposizione costituzionale su un sistema d'incentivazione nel settore del clima e dell'energia · 43 pagine
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Disposizione costituzionale su un sistema dincentivazione nel settore del clima e dellenergia
Situazione attuale
Esistono attualmente in Svizzera due tipi di tasse d’incentivazione: la tassa sul CO ap-
2 plicata ai combustibili fossili, giusta il capitolo 5 della legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO , e le tasse d’incentivazione del capitolo 6 della legge sulla protezione
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dell’ambiente4.1 Queste ultime sono riscosse sui composti organici volatili (art. 35a).
Le tasse d’incentivazione esistenti sono fondate sull’articolo costituzionale 74 concernen- te la protezione dell’ambiente. Secondo il capoverso 2 dello stesso articolo, la Confede- razione si adopera per impedire effetti nocivi e molesti a danno dell’ambiente. Sempre secondo lo stesso capoverso, i costi delle misure di prevenzione e rimozione sono a carico di chi li ha causati (principio di precauzione e principio del chi inquina paga). Questo arti- colo autorizza la Confederazione a introdurre tasse d’incentivazione proprie volte a inco- raggiare le imprese e le economie domestiche ad adottare un comportamento favorevole all’ambiente (Aubert et Mahon 2003: 594).
L’articolo costituzionale del progetto di legge sostituirebbe la tassa CO sui combustibili.
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Tuttavia, se ciò non avvenisse, né questa tassa né le altre tasse d’incentivazione sarebbe- ro messe in discussione, a causa delle basi legali esistenti. Questo vale anche per l’attuale supplemento di rete che finanzia la rimunerazione a copertura dei costi per l’immissione in rete di energia elettrica (RIC).
Perché un nuovo articolo costituzionale
Senza la nuova disposizione costituzionale 131a il sistema d’incentivazione in materia climatica ed energetica non potrà essere realizzato del tutto. Soltanto questa disposi- zione stabilisce condizioni chiare e precise per la transizione dal sistema di promozione al sistema d’incentivazione, ovvero definisce una limitazione esplicita delle attuali desti- nazioni parzialmente vincolate e l’impossibilità di creare nuove destinazioni per nuovi sussidi utilizzando il prodotto delle tasse sul clima e sull’elettricità.
Il sistema d’incentivazione previsto dall’articolo 131a consiste in tasse d’incentivazione le cui basi sono potenzialmente ampie e concernono nel contempo la politica climatica e la politica energetica. Questo sistema d’incentivazione genera un cambiamento di paradigma in seno al sistema fiscale attuale, ovvero si introduce una tassa non per racco- gliere entrate fiscali, ma per incentivare le economie domestiche e le imprese ad adottare un comportamento più favorevole all’ambiente. È allora preferibile sancire un siffatto cambiamento nella Costituzione, per conferirgli una legittimità sufficiente tramite l’ac- cettazione da parte della maggioranza del popolo e dei Cantoni. La disposizione costitu- zionale proposta lascia inoltre al legislatore la flessibilità necessaria per l’attuazione del sistema d’incentivazione (scelta delle basi di calcolo, entità delle aliquote, ridistribuzione dei proventi, transizione flessibile dal sistema di promozione al sistema d’incentivazione).
In occasione della preconsultazione concernente il rapporto di base sul passaggio dal sistema di promozione a un sistema di tasse di incentivazione (AFF 2014), diversi par- tecipanti hanno sottolineato l’importanza di ancorare il futuro sistema d’incentivazione nella Costituzione adducendo quale argomento principale l’accettazione di un siffatto sistema presso la maggioranza del popolo e dei Cantoni. Questo sistema deve essere legittimato, anche se è prioritariamente di natura incentivante, poiché i proventi del- le tasse saranno a lungo termine completamente ridistribuiti. Questo aspetto è molto importante se si considera che la base d’imposizione è potenzialmente ampia e che le aliquote delle tasse aumenteranno progressivamente.