Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/158: Disposizione costituzionale su un sistema d'incentivazione nel settore del clima e dell'energia · 43 pagine

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Disposizione costituzionale su un sistema dincentivazione nel settore del clima e dellenergia

Secondo alcuni partecipanti alla preconsultazione, se le tasse d’incentivazione sono giu- stificate dal punto di vista dell’internalizzazione degli effetti esterni e dal principio del chi inquina paga che figurano già all’articolo 74 della Costituzione, la questione di una tassazione di natura incentivante che ha lo scopo di ridurre il consumo d’energia è differente. Essa dovrebbe essere oggetto di un’ampia legittimazione politica e demo- cratica. Altri partecipanti hanno auspicato un articolo costituzionale che garantisca la ridistribuzione completa dei proventi alla popolazione e all’economia per evitare quindi in futuro destinazioni parzialmente vincolanti. In effetti, una tassa d’incentivazione deve perseguire unicamente uno scopo incentivante e non uno scopo fiscale.

Collocamento nella Costituzione federale

L’articolo 131a si colloca nel capitolo 3: Ordinamento finanziario, dopo l’articolo 131 sulle imposte speciali di consumo (tabacco, alcol, petrolio ecc.).

Relazioni con altri articoli costituzionali

La disposizione costituzionale 131a del progetto di legge è collegata ad altri quattro articoli costituzionali: l’articolo 74 Cost. (Protezione dell’ambiente), l’articolo 85 Cost. (Tassa sul traffico pesante), l’articolo 89 Cost. (Politica energetica) e l’articolo 134 Cost. (Esclusione dell’imposizione cantonale e comunale). L’articolo 74 Cost. sulla protezione dell’ambiente è menzionato più sopra nel presente capitolo; l’articolo 85 Cost. sulla TTPCP sarà trattato nei capitoli seguenti (vedi cap. 3 e n. 5.2), mentre l’articolo 89 Cost. sull’energia è oggetto del prossimo sottotitolo.

L’articolo 134 Cost. disciplina l’esclusione dell’imposizione cantonale e comunale. Si tratta dell’IVA, delle imposte speciali di consumo (alcol, tabacco, combustibili fossili e carburanti [art. 131 cpv. 1 lett. e e cpv. 2 Cost.] ecc.), della tassa di bollo e dell’imposta preventiva. L’elenco giusta l’articolo 134 Cost. non include volutamente le nuove tasse federali sul clima e sull’elettricità (art. 131a Cost.). Pertanto, i Cantoni e i Comuni sono autorizzati a introdurre tasse sull’elettricità e a riscuoterle. Non possono invece introdur- re proprie tasse sui combustibili fossili e sui carburanti.

Articolo 89 Politica energetica

Questo articolo stabilisce i principi della politica energetica e definisce regole sulle com- petenze e la collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni. Promuove in particolare un consumo energetico parsimonioso e razionale. Il capoverso 4 sancisce che le misure concernenti il consumo di energia negli edifici competono in primo luogo ai Cantoni. La Confederazione si assume una competenza detta sussidiaria.

Nel quadro del dibattito sulla politica energetica ricorre regolarmente la questione del- la ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni e del trasferimento di competenze verso la Confederazione. Gli argomenti evocati a favore del trasferimento sono i seguenti. La ripartizione delle competenze, specialmente nel settore degli edifici, è definita in maniera poco chiara nell’articolo 89 Cost., e ciò è emerso ancora recente- mente nel quadro dell’elaborazione del progetto relativo al primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050. Oggi, le norme e le prescrizioni in materia di edifici sono in parte eterogenee. Questa situazione spesso non è soddisfacente ai fini del raggiun- gimento degli obiettivi di efficienza energetica, tanto più che essa complica l’attività dell’economia e dell’industria edile. Ecco perché alcuni ritengono utile un trasferimento moderato di competenze alla Confederazione.

Sorge quindi la domanda se l’articolo 89 Cost. debba essere modificato contestualmen- te alle modifiche costituzionali in materia di tasse d’incentivazione. Non si tratterebbe di