Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/163: Modifica dell'ordinanza sull'energia (OEn) e dell'ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell'energia (OE-En) · 9 pagine

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1. Situazione iniziale

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Nel quadro della presente modifica dell'ordinanza sull'energia (OEn) vengono effettuati diversi adeguamenti, sia in considerazione delle esperienze maturate sinora, sia come conseguenza di precedenti adeguamenti dell’OEn e della legislazione sul CO2. Gli ambiti interessati sono i seguenti:

• rimborso del supplemento di rete (cfr. capitolo 2.1);

• procedura di indennizzo per le misure di risanamento concernenti centrali idroelettriche (cfr.

capitolo 2.2);

• relazione fra gli attestati ai sensi della legislazione sul CO2 e il bonus di cogenerazione (cfr.

capitolo 2.3);

• costi computabili in relazione alla garanzia contro i rischi per gli impianti geotermici (cfr. capitolo

2.4);

• esigenze per l’efficienza energetica e la commercializzazione di trasformatori di potenza (cfr.

capitolo 2.5).

Nel contempo devono anche essere aggiunte due fattispecie all’ordinanza sugli emolumenti e sulle

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tasse di vigilanza nel settore dell'energia (OE-En) (cfr. capitolo 3).

2. Punti essenziali del progetto

2.1 Rimborso del supplemento di rete

Dal 1° gennaio 2015 il supplemento sui costi di trasporto delle reti ad alta tensione, di cui all'articolo

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15b della legge del 26 giugno 1998 sull'energia (LEne), aumenterà, passando da 0,6 ct./kWh a 1,1 ct./kWh. I consumatori finali dovranno perciò pagare importi più elevati. È emersa quindi l’esigenza di rimborsare il supplemento ai grandi consumatori di energia elettrica a intervalli più ravvicinati rispetto alla situazione attuale. In tal modo si evitano problemi di liquidità per i consumatori finali, in quanto i mezzi finanziari non vengono più bloccati per oltre un anno nel fondo RIC. Nel contempo vengono precisate le condizioni e le modalità di calcolo del rimborso.

La regolamentazione attuale prevede che il rimborso del supplemento venga effettuato ai consumatori finali una volta all'anno, dopo l'approvazione della domanda di rimborso da loro presentata. Dal 1° agosto 2015, su richiesta del consumatore finale, l'UFE dovrà poter effettuare il rimborso a cadenza trimestrale. Se non viene presentata una richiesta di versamento trimestrale, il rimborso continua ad essere effettuato una volta all'anno.

Per il versamento a intervalli di durata inferiore a un anno deve poter essere determinata l'entità del rimborso. A tale scopo occorre disporre dei dati che consentono di stabilire il rapporto tra costi dell’elettricità e plusvalore lordo. È quindi necessario che i consumatori finali presentino tali dati con la prima richiesta di rimborso trimestrale, sulla base del conto annuale e delle fatture dell'energia elettrica. Con questi dati e con le fatture dell'energia elettrica del trimestre precedente la richiesta, viene calcolato l'importo del rimborso. Al termine dell'anno contabile il consumatore finale presenta la domanda di rimborso vera e propria, sulla base della quale viene determinato l'importo definitivo. Le eventuali differenze rispetto ai versamenti provvisori vengono compensate mediante versamenti a saldo o con la restituzione della differenza.

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1 RS 730.01

2 RS 730.05

3 RS 730.0