Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/163: Modifica dell'ordinanza sull'energia (OEn) e dell'ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell'energia (OE-En) · 9 pagine

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5. Commento ai singoli articoli

5.1 Modifica della OEn

Rimborso del supplemento di rete

Art. 3m cpv. 3 lett. b

sexies Poiché viene introdotta la possibilità di farsi rimborsare il supplemento ogni tre mesi (cfr. art. 3o prog. OEn), ma il diritto definitivo al rimborso sussiste solamente dopo l'esame della domanda di cui

ter

all'articolo 3o OEn, il termine per l'investimento del 20 per cento dell’importo rimborsato decorre ora dalla data di approvazione della domanda.

quater Art. 3o

La definizione errata di plusvalore contenuta nel capoverso 1 viene corretta.

bis

Il capoverso 3 e il nuovo capoverso 3 sono ripresi senza variazioni di carattere materiale dall'ordinanza vigente. Viene però chiarito che per determinare il plusvalore lordo e i costi dell'elettricità di un consumatore finale ci si basa sul conto individuale dell’anno contabile completo allestito confor-

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memente alle disposizioni del codice delle obbligazioni (CO) e sottoposto a revisione ordinaria. In determinate situazioni, è però obbligatorio utilizzare il conto annuale consolidato (conto di gruppo) sottoposto a revisione ordinaria per determinare il plusvalore lordo e i costi dell'elettricità. Questo è il caso se (1.) più imprese svizzere o filiali di imprese estere dispongono di un conto di gruppo ai sensi degli articoli 963–963b CO e (2.) tale conto di gruppo è limitato alla Svizzera.

Nel capoverso 4 si chiarisce ora che il plusvalore lordo deve essere determinato in base a una norma contabile riconosciuta se il codice delle obbligazioni stabilisce che il conto annuale deve essere allestito in base a una norma contabile riconosciuta.

Vengono inoltre effettuati diversi adeguamenti di carattere redazionale.

quinquies Art. 3o cpv. 1

Piccoli adeguamenti di natura puramente redazionale.

sexies Art. 3o

ter Capoverso 1: entro due mesi dall'approvazione della domanda di rimborso di cui all'articolo 3o OEn l'importo da rimborsare viene versato al consumatore finale. A questo riguardo si deve tenere conto di eventuali rimborsi già versati trimestralmente per l'anno contabile in questione (cfr. cpv. 2).

L'attuale capoverso 2 viene ripreso nel capoverso 1 senza variazioni di carattere materiale ma con piccoli adeguamenti di carattere redazionale.

Nel nuovo capoverso 2 è introdotta la possibilità del rimborso trimestrale del supplemento. Se desidera un rimborso trimestrale, il consumatore deve presentare una richiesta all'UFE al termine del trimestre o dei trimestri per il quale o per i quali desidera il rimborso. Se non viene presentata alcuna richiesta, il rimborso viene versato come finora annualmente.

Il diritto al rimborso e l'entità del rimborso stesso dipendono dal rapporto tra costi dell’elettricità e plusvalore lordo del precedente anno contabile completo e dal supplemento versato nel corrispondente trimestre completo o nei corrispondenti trimestri completi.

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4 RS 220