Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/163: Modifica dell'ordinanza sull'energia (OEn) e dell'ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell'energia (OE-En) · 9 pagine
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Viene inoltre corretta la definizione di plusvalore lordo. Si precisa che di regola deve essere utilizzato il conto individuale; il conto consolidato deve essere utilizzato se sussiste l'obbligo di allestire un conto consolidato (conto di gruppo).
2.2 Procedura di indennizzo per le misure di risanamento concernenti centrali idroelettriche
In sede di applicazione delle procedure di indennizzo per le misure di risanamento concernenti centrali idroelettriche, la società nazionale di rete (Swissgrid) ha rilevato la necessità di introdurre alcuni adeguamenti e ha chiesto una corrispondente modifica dell’ordinanza.
Secondo l'articolo 17d capoverso 4 OEn, se le domande pervenute eccedono i mezzi finanziari disponibili, Swissgrid elabora un piano di pagamento. I versamenti sono effettuati in base all’ordine di inoltro delle domande complete all’autorità cantonale. A tale scopo, Swissgrid deve sapere quando e quali domande vengono presentate ai Cantoni. Attualmente Swissgrid viene a conoscenza di una domanda solamente quando quest'ultima le perviene unitamente alla richiesta dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM). Ciò si verifica solamente dopo che il Cantone e l'UFAM hanno esaminato la domanda e quindi, a seconda della durata della procedura presso il Cantone e l'UFAM, non sempre alla medesima distanza di tempo dalla data di presentazione della domanda presso le autorità cantonali, che è determinante ai fini del piano di pagamento. Può quindi accadere che Swissgrid accordi versamenti senza sapere se e per quali importi siano eventualmente state presentate già prima do-
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mande presso un altro Cantone. Di conseguenza, secondo il nuovo capoverso 1 , l'autorità cantonale deve verificare formalmente, subito dopo la presentazione delle domande, se queste sono complete e, se ciò è il caso, darne senza indugio comunicazione a Swissgrid e all'UFAM. Per una pianificazione affidabile, oltre alla data di presentazione della domanda è necessaria l'indicazione di chi l'ha presentata, del genere di misure considerate (almeno per quanto riguarda le categorie deflussi discontinui, detriti o possibilità di passaggio per i pesci), della presunta entità dei costi e di quando dovranno essere pagati. Per valutare quest'ultimo punto è necessario conoscere, in particolare, la presunta data di conclusione dell’attuazione delle misure e disporre di indicazioni in merito a eventuali previste richieste di pagamento per misure parzialmente concluse, con i relativi importi e termini di pagamento.
L'esame materiale della domanda rimane invariato ed è disciplinato al capoverso 2.
Nel capoverso 4, analogamente a quanto disposto per le notifiche RIC nell'articolo 3g capoverso 2, si precisa che i versamenti sono effettuati in base all’ordine di inoltro delle domande complete all’autorità cantonale.
2.3 Relazione fra gli attestati ai sensi della legislazione sul CO2 e il bonus di cogenerazione
La legislazione sul CO2 viene modificata a decorrere dal 1° gennaio 2015, fra l’altro, anche per quanto riguarda gli attestati per la riduzione delle emissioni. L’integrazione inserita nell’appendice 1.5 numero 6.5 lettera h OEn ha lo scopo di precisare il rapporto fra la rimunerazione a copertura dei costi per l’immissione in rete (RIC) e gli attestati per la riduzione delle emissioni definiti nell’ordinanza sul CO2. Si stabilisce ora che per la quota di calore che eccede le esigenze RIC si può beneficiare di un attestato ai sensi della legislazione sul CO2 oppure del bonus di cogenerazione.
2.4 Costi computabili in relazione alla garanzia contro i rischi per gli impianti geotermici
L'esperienza ha dimostrato che il concetto di "prove di pompaggio" di cui all'Appendice 1.6 numero 2.2 è troppo limitativo, in quanto i test sulle perforazioni si sondaggio possono essere effettuati