Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/163: Modifica dell'ordinanza sull'energia (OEn) e dell'ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell'energia (OE-En) · 9 pagine
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di questa opzioni. Non è possibile accordare due volte prestazioni finanziarie per la medesima fattispecie.
Costi computabili in relazione alla garanzia contro i rischi per gli impianti geotermici (appen-
dice 1.6)
Nel numero 2.2 lettera d, l'espressione "prove di pompaggio" viene sostituita con l'espressione "test sulle perforazioni di sondaggio", di portata più ampia.
Esigenze per l’efficienza energetica e la commercializzazione di trasformatori di potenza (ap-
pendice 2.22)
Numero 1: l'appendice 2.22 si applica ai trasformatori di potenza con una potenza nominale minima di 1 kVA utilizzati nelle reti elettirche a 50 Hz e nelle applicazioni industriali. I trasformatori per i quali non si applica sono indicati all’articolo 1 paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 548/2014.
Numeri 2, 3 e 6: le esigenze per la commercializzazione e la cessione, per la procedura di omologazione energetica e per l'etichettatura sono quelle stabilite negli allegati I e II del regolamento (UE)
n. 548/2014.
Numeri 4 e 5: la dichiarazione di conformità e i documenti tecnici devono contenere le indicazioni che consentono una verifica attendibile della conformità dei singoli apparecchi alle prescrizioni dell'appendice.
5.2 Modifiche della OE-En
Art. 11 lett. h
Il Fondo di disattivazione e il Fondo di smaltimento sottostanno alla vigilanza del Consiglio federale
5 (art. 29 cpv. 1 dell'ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) . Le attività di vigilanza di competenza del Consiglio federale sono svolte dall'UFE, sottoposto dal punto di vista amministrativo al Consiglio federale attraverso il DATEC. La legge sull'energia nucleare
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(LENu) stabilisce, all'articolo articolo 83 capoverso 1 lettera c, che per l'esercizio della vigilanza possono essere riscossi emolumenti e può essere chiesto il rimborso di esborsi.
Sebbene le spese per le attività di vigilanza siano da considerare parte dei costi amministrativi dei Fondi (art. 5 cpv. 1 lett. d OFDS) e, secondo una prassi costante, l'UFE abbia finora riscosso emolumenti dai Fondi per tali attività, manca una base legale esplicita a questo riguardo. L'adeguamento dell'articolo 11 OE-En colma qesta lacuna.
Art. 14 cpv. 1 lett. d
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L'articolo 13 capoverso 1 della legge sugli impianti di trasporto in condotta (LITC) obbliga i gestori di impianti di trasporto in condotta ad assumere, a determinate condizioni, il trasporto per terzi. In caso di divergenze, sull’obbligo di concludere un contratto e sulle condizioni contrattuali decide l'UFE.
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