Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/169: 11.489 Iv.pa. Abrogazione dell'articolo 293 CP · 10 pagine
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CEDU. Essa permette quindi all’autorità giudiziaria di chinarsi sul contenuto del documento pubblicato.
La modifica proposta nel capoverso 3 tutela l’attività governativa e giudiziaria, preservando il processo di formazione della volontà delle autorità e il buon funzionamento della giustitiza e, di qui, la qualità e la serenità di tale attività. Essa protegge le persone private (convenuti, vittime, testimoni ecc.) coinvolte in un procedimento (penale, civile o amministrativo) contro la divulgazione d’informazioni suscettibili di arrecare loro un danno (danno al diritto a un processo equo, al principio della presunzione d’innocenza o ancora alla personalità delle vittime). Inoltre, detta modifica aumenta la responsabilità dei giornalisti confrontati alla questione dell’opportunità di pubblicare un’informazione sensibile. Essa è infine conforme ai principi sviluppati dalla CEDU poiché prevede espressamente l’impossibilità di punire (e non l’impossibilità di pronunciare una sanzione, ciò che sarebbe insufficiente) se l’interesse alla pubblicazione si rivelasse più importante dell’interesse di preservare il segreto.
Variante B (minoranza della Commissione)
In caso di abrogazione dell’articolo 293, la divulgazione di un’informazione confidenziale a titolo secondario, vale a dire da parte di un messaggero in contrapposizione a quella del detentore del segreto, sarebbe repressa unicamente dalle disposizioni seguenti:
- tradimento nelle relazioni diplomatiche (art. 267 CP);
- violazione di segreti militari (art. 329 CP e art. 106 CPM);
- spionaggio e violazione proditoria di segreti militari (art. 86 CPM).
Si tratta di segreti considerati essenziali la cui violazione innesca la punibilità sia del detentore sia del divulgatore.
Per il resto, ci si accontenterebbe di perseguire l’autore della fuga dell’informazione (in virtù dell’art. 320 CP in particolare)19, ben sapendo che nella maggior parte dei casi rimarrebbe introvabile. Il giornalista che pubblica, per esempio, verbali di sedute di commissioni parlamentari o audizioni nell’ambito di un istruttoria penale, corapporti o ancora l’espressione del voto di membri di un governo in occasione di una seduta, non sarebbe punibile, tranne nel caso in cui avesse commesso un reato per ottenere i documenti segreti (p. es. furto, coercizione o istigazione a violare un segreto d’ufficio).
L’abrogazione dell’articolo 293 CP ha la particolarità di essere semplice e di dare un segnale chiaro a favore della libertà di stampa. Infatti i giornalisti non dovrebbero in linea di massima più necessariamente chiedersi se sia opportuno o no pubblicare un’informazione sensibile. Detta abrogazione aumenta d’altro canto la trasparenza dell’attività delle autorità e mostra che queste ultime non hanno nulla da nascondere. Sopprime anche l’ingiustizia (ammesso che la si consideri tale) secondo cui si punisce unicamente il messaggero, ma non il responsabile della fuga dell’informazione. Essa implica parimenti che le autorità di perseguimento penale dovranno concentrarsi sul perseguimento della violazione di segreti essenziali della Confederazione.
19 D. BARRELET, Les indiscrétions commises par la voie de presse, RSJ 1983 18, p. 20