Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/169: 11.489 Iv.pa. Abrogazione dell'articolo 293 CP · 10 pagine

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leidigt die Juden» e «Mit Bademantel und Bergschuhen in den Fettnapf»). Questo affare ha avuto un influsso notevole sulle deliberazioni delle due Camere che hanno poi rinunciato ad abrogare l’articolo 293 CP (cfr. n. 1).

Il giornalista della «Sonntagszeitung» è stato condannato dal Tribunale distrettuale di Zurigo a una multa di 800 franchi in virtù dell’articolo 293 CP. Questa condanna è stata contestata sino a Strasburgo9. In un primo tempo, il 26 aprile 2006, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato la Svizzera per il mancato rispetto della Convenzione10. In seguito al ricorso della Svizzera, il 10 dicembre 2007 la Grande Camera è giunta a una conclusione contraria11 essenzialmente per i seguenti motivi:

La prevenzione della divulgazione di informazioni confidenziali è uno scopo legittimo; tuttavia, l’interrogativo principale che si pone è di stabilire se la sanzione pronunciata sia necessaria in una società democratica (cfr. art. 10 par. 2 CEDU). Nella fattispecie la diffusione anche parziale del documento strategico, totalmente sconosciuto al pubblico, ha pregiudicato in generale il clima di discrezione necessario al buon svolgimento delle relazioni diplomatiche e, in particolare, si è ripercossa negativamente sui negoziati che la Svizzera stava conducendo12. La garanzia che l’articolo 10 CEDU offre ai giornalisti riguardo a resoconti su questioni d’interesse generale si applica a condizione che gli interessati agiscano in buona fede sulla base di fatti esatti e forniscano informazioni affidabili e precise nel rispetto della deontologia giornalistica. Gli articoli polemici in questione sono manifestamente riduttivi e incompleti, contengono alcune citazioni di passaggi isolati e fuori contesto, sono incentrati unicamente su una delle strategie elaborate dall’ambasciatore e non spiegano sufficientemente la cronologia degli eventi in cui il rapporto s’iscriveva. Privilegiando titoli sensazionalistici e integrando un’immagine senza legame evidente con il tema trattato, l’impaginazione risultava indegna di un tema così importante e serio come quello dei fondi in giacenza. Si aveva nel complesso l’impressione che il giornalista intendesse fare del rapporto dell’ambasciatore soprattutto un soggetto di scandalo fine a sé stesso e non informare l’opinione pubblica su un tema d’interesse generale.13 La natura e l’entità della sanzione rivestono pure un ruolo: la pubblicazione di deliberazioni segrete di un’autorità costituisce una contravvenzione e la sanzione pronunciata, vale a dire la multa di 800 franchi, è relativamente debole14. In considerazione di tutte queste circostanze, la pena pronunciata non è sproporzionata allo scopo perseguito.

9 Il Tribunale federale si è pronunciato il 5 dicembre 2000 (DTF 126 IV 236).

10 Decisione adottata con 4 voti contro 3.

11 Decisione adottata con 12 voti contro 5.

12 La Corte europea ha recentemente condannato la Svizzera per violazione dell’art. 10 CEDU – decisione presa con 4 voti contro 3 –, in un affare concernente la pubblicazione da parte di un giornalista di verbali di audizioni e di lettere rivolte al giudice dal convenuto (decisione del 1° luglio 2014 nella causa A.B. c. Svizzera; affare losannese detto «du Grand Pont », nel 2003). Uno degli elementi che la Corte ha ritenuto è il fatto che la pubblicazione non ha causato seri pericoli: l’articolo, pubblicato circa due anni prima della sentenza e non incentrato sulla colpevolezza del convenuto, ma sulla sua personalità e sul funzionamento della giustizia penale, non ha pregiudicato la presunzione d’innocenza.

13 Il Consiglio della stampa si è pronunciato il 4 marzo 1997 sugli articoli polemici. Il suo parere, molto critico, è stato ripreso ampiamente dagli organi di Strasburgo.

14 Nella recente decisione di condanna della Svizzera (cfr. nota 12), la multa era di 4'000 franchi, importo che la Corte considera come «relativamente elevato».