Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/169: 11.489 Iv.pa. Abrogazione dell'articolo 293 CP · 10 pagine

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- l’informazione deve emanare da un’autorità, vale a dire da un organo statale che svolge compiti propri del potere pubblico. Questa autorità può essere federale, cantonale o comunale, giudiziaria o amministrativa. Anche questa condizione è presente nel diritto in vigore;

- l’informazione deve essere stata dichiarata «segreta» dalla legge o dalla decisione di un’autorità. Il Tribunale federale ha dedotto da una simile formulazione che l’articolo 293 CP non protegge i segreti formali. Il fatto che l’atto sia designato come «interno», «segreto» o «confidenziale» non è determinante. È sufficiente constatare che ogni pubblicità sia stata esclusa dalla legge o da una decisione. La nozione di «segreto formale» si distingue chiaramente da quella di «segreto materiale». Un’informazione è materialmente segreta quando è nota soltanto a una cerchia ristretta di persone, il suo detentore non desidera che sia divulgata e vi è un interesse legittimo a mantenerla segreta.

Anche da questo punto di vista il diritto vigente non subisce alcuna modifica;

- l’informazione dev’essere stata pubblicata, vale a dire resa accessibile a un gran numero di persone. La sua diffusione in un contesto privato non è sufficiente. Anche questo aspetto era già presente nel diritto in vigore;

- l’autore deve divulgare questo segreto in modo consapevole e volontario. Anche questo elemento è presente nel diritto vigente.

Rispetto al diritto in vigore, la menzione «senza averne il diritto» può essere tralasciata in quanto ridondante17. Gli articoli 14 e seguenti CP sono infatti sufficienti per evitare la condanna di una persona che, pur essendo autorizzata dalla legge, commette un’infrazione.

L’informazione deve poi essere stata dichiarata segreta dalla legge o da una decisione «conforme alla legge» presa dall’autorità. È infatti importante precisare che l’autorità deve aver preso la decisione sulla base di una disposizione legale che le conferisce tale diritto. La legge a cui fa riferimento l’articolo 293 CP è una legge in senso materiale, ovvero una norma di diritto, un atto normativo, una regola generale e astratta, qualunque ne sia l’autore e indipendentemente dalla sua collocazione nella gerarchia delle norme.18 Questa precisazione non implica in definitiva alcun cambiamento rispetto al diritto vigente, in cui si stabilisce che l’autorità deve aver preso la sua decisione «nei limiti della propria competenza».

Dalle precedenti considerazioni si può dedurre che il capoverso 1 proposto corrisponde sostanzialmente a quello in vigore.

Il vigente capoverso 3, che consente al giudice di rinunciare alla pena, è sostituito da un motivo di non punibilità, sulla scorta degli articoli 119, 133 capoverso 2, 187 capoverso 2 o 320 capoverso 2 CP. L’autore non è quindi punibile se l’interesse alla pubblicazione era più importante rispetto all’interesse del mantenimento del segreto. Questa disposizione obbliga l’autorità di perseguimento penale a procedere a una ponderazione degli interessi in gioco, come richiesto dalla Grande Camera della

17 G. FIOLKA, op. cit. (nota Fehler! Textmarke nicht definiert.), art. 293 N 33

18 A. AUER/G. MALINVERNI/M. HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. I, 3a ed., Berna 2013, p. 515 s.; vedi anche l’art. 22 cpv. 4 della legge sul Parlamento (RS 171.10).