Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/169: 11.489 Iv.pa. Abrogazione dell'articolo 293 CP · 10 pagine
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settori d'attività dell'amministrazione sottostanno ancora al segreto. Tali informazioni dovranno essere protette anche in futuro […]»
Dal momento che non è stata trattata entro il termine legale, la mozione è stata tolta dal ruolo. Il Consiglio federale non ha quindi ricevuto dal Parlamento il mandato di modificare (o abrogare) l’articolo 293 CP. Il progetto più recente riguardante la parte speciale del Codice penale è l’«Armonizzazione delle pene»; l’avamprogetto messo in consultazione l’8 settembre 2010 non prevede comunque la modifica dell’articolo 293 CP, verosimilmente perché le modifiche menzionate dal Consiglio federale nel 2008 esulano dal quadro della sola armonizzazione delle pene16.
3.3 L’iniziativa parlamentare 11.489
La Commissione ritiene che non sia ragionevole mantenere l’articolo 293 CP nel suo attuale tenore. Il fatto di lasciare ai soli tribunali il compito di armonizzare nel singolo caso il testo della disposizione con le esigenze della Corte europea dei diritti dell’uomo creerebbe una grande incertezza giuridica. Dal momento che il Consiglio federale non ha intrapreso lavori per modificare tale disposizione, la Commissione ha deciso di dare seguito all’iniziativa parlamentare 11.489 (cfr. art. 110 cpv. 2 LParl).
Le due opzioni possibili per l’attuazione sono l’abrogazione dell’articolo 293 CP, come richiesto dal testo dell’iniziativa, o la sua modifica, soluzione di compromesso quest’ultima preferita dal Consiglio federale nel 2008 (cfr. n. 3.2). Con 15 voti contro 7 e 1 astensione, la Commissione si allinea esenzialmente all’argomentazione del Consiglio federale e decide di adeguare l’articolo 293 CP per renderlo compatibile con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. La minoranza preferisce la sua abrogazione, ritenendo, al pari dell’autore dell’iniziativa, che i segreti essenziali continueranno a essere sufficientemente protetti da disposizioni affini del diritto penale (cfr. n. 2).
La modifica proposta consiste essenzialmente nel «materializzare» la nozione di «segreto», obbligando il giudice a scagionare il convenuto – non si tratta soltanto di un’esenzione dalla pena – «se nessun interesse pubblico o privato preponderante si è opposto alla pubblicazione» (cpv. 3) dell’informazione. Le due modifiche apportate al capoverso 1 sono d’importanza secondaria.
4 Commento dettagliato
Variante A (maggioranza della Commissione)
Il capoverso 1 menziona gli elementi costituivi dell’infrazione:
- la pubblicazione deve riguardare atti, istruttorie o deliberazioni. Rispetto al diritto vigente, non ci sono quindi cambiamenti;
16 Il Consiglio federale ha deciso il 19 settembre 2012 di allinerasi al progetto di armonizzazione delle pene relativo al nuovo regime sanzionatorio e dunque di ritardare la mofifica della legge per poter tener conto delle decisioni del Parlamento in materia di modifica del regime sanzionatorio [12.046] (comunicato stampa).