Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/169: 11.489 Iv.pa. Abrogazione dell'articolo 293 CP · 10 pagine

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Rapporto

1 Introduzione

L’iniziativa parlamentare 11.489 intitolata « Abrogazione dell’articolo 293 CP » è stata depositata dal consigliere nazionale Josef Lang il 30 settembre 2011, poi ripresa dal consigliere nazionale Geri Müller all’inizio della 49a legislatura, il 14 dicembre 2011. Il suo tenore è il seguente: «Occorre abrogare l'articolo 293 del Codice penale (Pubblicazione di deliberazioni ufficiali segrete)».

Fondandosi sulla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 27 marzo 1996 nella causa Goodwin contro Regno Unito, l’autore dell’iniziativa considera l’articolo 293 CP1 contrario all’articolo 10 CEDU2 relativo alla libertà di espressione. Egli ricorda che già nel 19963il Consiglio federale ne aveva proposto l’abrogazione. L’argomentazione principale si basava essenzialmente sul fatto che tale disposizione tutela innanzitutto unicamente i segreti formali, vale a dire segreti che riguardano fatti dichiarati tali dalla legge o dalla decisione di un’autorità; in secondo luogo, è ingiusto che il terzo che ha reso pubblica l’informazione sia condannato, mentre l’autore dell’indiscrezione riesce spesso a sfuggire al perseguimento poiché rimane sconosciuto o beneficia dell’immunità. Infine, quando si tratta di autentici segreti di Stato o di segreti militari, il diritto vigente prevede una protezione sufficiente, indipendentemente dall’articolo 293 CP4. La proposta del Consiglio federale ha suscitato accese discussioni. Accolta dalla maggioranza della Commissione incaricata dell’esame preliminare, è stata respinta da una maggioranza risicata dei due Consigli a beneficio di una soluzione di compromesso, ovvero l’introduzione dell’attuale capoverso 3 che permette al giudice di prescindere da qualsiasi pena se «il segreto portato a conoscenza del pubblico è di poca importanza».

Il 31 agosto 2013 la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale ha deciso di dare seguito a questa iniziativa con 12 voti contro 9 e 2 astensioni. Il 22 ottobre 2012, con 5 voti contro 4 e 2 astensioni, la Commissione omologa del Consiglio degli Stati ha dato il suo accordo all’elaborazione di un progetto. La Commissione è stata assistita nei suoi lavori dal Dipartimento federale di giustizia e polizia (art. 112 cpv. 1 LParl5).

2 L’articolo 293 CP e le disposizioni affini

Intitolato «Pubblicazione di deliberazioni ufficiali segrete», l’articolo 293 è inserito nel titolo quindicesimo della parte speciale del Codice penale dedicato ai «reati contro la pubblica autorità». Il capoverso 1 definisce il reato: «senza averne diritto, ren-

1 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (RS 311.0).

2 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (RS 0.101)

3 Messaggio del Consiglio federale del 17 giugno 1996 concernente la modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare (Diritto penale e procedurale dei mass media; FF 1996 IV 449; oggetto 96.057)

4 FF 1996 IV 449, 492 segg.

5 Legge del 3 dicembre 2002 sull’Assemblea federale (Legge sul Parlamento; RS 171.10)