Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/169: 11.489 Iv.pa. Abrogazione dell'articolo 293 CP · 10 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 6Fedlex · Rapporto esplicativo

3.2 La reazione del Consiglio federale

In seguito alla decisione della Grande Camera, il Consiglio federale ha abbandonato la posizione che aveva difeso nel 1996. Lo ha comunicato il 7 maggio 200815 rispondendo alla mozione 06.3038 depositata il 9 marzo 2006 dal consigliere nazionale Josef Lang e intitolata «Abrogazione dell’articolo 293 del Codice penale»:

« Il Consiglio federale condivide l'opinione dell'autore della mozione e giudica insoddisfacente il tenore dell'articolo 293 del Codice penale. […] In effetti […] il Consiglio federale aveva proposto l'abrogazione dell'articolo 293 del Codice penale nell'ambito della revisione del diritto dei mass media (FF 1996 IV 492 seg.). Tuttavia, visto l'evolversi della situazione negli ultimi dieci anni, attualmente ritiene che una semplice abrogazione non sia la soluzione più appropriata […].

« Anche se la libertà d'espressione ha un'importanza considerevole nella nostra società e deve quindi poter essere esercitata nella misura più ampia possibile, essa non è tuttavia assoluta […] Nella sentenza Stoll del 10 dicembre 2007, la Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo ha statuito che la condanna di un giornalista a una multa in applicazione dell'articolo 293 del Codice penale non violava il principio della libertà d'espressione. […] La sentenza dimostra che è lecito perseguire la pubblicazione di segreti essenziali nel rispetto della CEDU. Allo stesso tempo, dai considerandi della sentenza si evince chiaramente che l'articolo 293 del Codice penale, così come lo interpreta attualmente il Tribunale federale, è giudicato difficilmente difendibile; il giudice deve infatti poter esaminare il contenuto dell'informazione confidenziale e ponderare gli interessi per determinare se una condanna è giustificata.. […]

«La maggior parte degli argomenti invocati a sostegno di un'abrogazione non sono peraltro del tutto convincenti. In primo luogo, dato che l'articolo 293 del Codice penale protegge unicamente i segreti formali e quindi è in contraddizione con l'articolo 10 CEDU, è più opportuna una sua nuova interpretazione o una modifica invece di un'abrogazione. Secondariamente, l'ingiustizia derivante dal perseguimento del messaggero non è una peculiarità esclusiva dell'articolo 293 del Codice penale; anche altri ambiti del diritto penale puniscono la ricettazione, il possesso o il consumo di materiale illegale senza che ciò sia contestato (cfr. p. es. gli art. 160, 197 cpv. 3 del Codice penale e l'art. 19 LStup). In terzo luogo, le altre disposizioni penali che puniscono la pubblicazione di segreti non coprono lo stesso campo d'applicazione dell'articolo 293 del Codice penale, la cui abrogazione cagionerebbe così lacune nella tutela del segreto. Questioni di politica interna o informazioni su inchieste in corso sarebbero dunque protette soltanto dall'articolo 320 del Codice penale (violazione del segreto d'ufficio). Non è nemmeno certo se gli articoli 179 e seguenti del Codice penale nonché le disposizioni del Codice civile sulla protezione della personalità sono sufficienti per proteggere i privati dalla divulgazione di segreti che li concernono. Infine, l'argomentazione talvolta avanzata secondo cui il principio di pubblicità introdotto dalla legge federale sulla trasparenza (RS 152.3) rende l'articolo 293 del Codice penale obsoleto non è pertinente. Anche dopo l'entrata in vigore di questa legge determinati documenti ufficiali e specifici

15 Con l’accordo dell’autore della mozione, il termine di risposta era stato prolungato in attesa della decisione di Strasburgo.