Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/169: 11.489 Iv.pa. Abrogazione dell'articolo 293 CP · 10 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 4Fedlex · Rapporto esplicativo

de pubblici in tutto o in parte atti, istruttorie o deliberazioni di un’autorità, dichiarati segreti in virtù di una legge o di una decisione presa dall’autorità nei limiti della propria competenza». La sanzione è la multa per un ammontare massimo di 10’000 franchi (art. 106 cpv. 1 CP); si tratta quindi di una contravvenzione (art. 103 CP). Il capoverso 2 stabilisce che anche la complicità è punibile (cfr. art. 105 cpv. 2 CP) e il capoverso 3, introdotto alla fine degli anni Novanta (cfr. n. 1), permette al giudice di «prescindere da qualsiasi pena se il segreto portato a conoscenza del pubblico è di poca importanza». La persona rimane condannata ma è esente da pena.

Il bene giuridicamente protetto è principalmente il processo di formazione della volontà delle autorità che va preservato da perturbazioni esterne. Nell’ambito di questo processo, i membri di un governo, un’autorità amministrativa o giudiziaria devono poter porre liberamente domande, esprimere le loro proposte, critiche, dubbi ecc. La disposizione mira quindi a tutelare più la «sfera privata» delle autorità che le informazioni in sé6, le quali sono protette solo indirettamente.

L’articolo 293 CP si fonda sulla nozione formale di segreto: è ritenuta segreta l’informazione dichiarata tale dalla legge o da una decisione dell’autorità, indipendentemente dalla sua classificazione («interna», «segreta», «confidenziale» ecc.); l’importante è l’esclusione esplicita di ogni pubblicità da parte della legge o della decisione dell’autorità. Viceversa, un’informazione è «materialmente segreta» se è nota soltanto a una cerchia ristretta di persone, se il suo detentore non auspica la sua divulgazione e se vi è un interesse legittimo al mantenimento del segreto. Quest’ultimo aspetto è centrale.

Il diritto penale prevede altre disposizioni affini. Nel tredicesimo titolo «Dei crimini o dei delitti contro lo Stato e la difesa nazionale», l’articolo 267 reprime il «tradimento nelle relazioni diplomatiche». Il registro è qui più grave: si tratta di un «segreto che doveva essere conservato nell’interesse della Confederazione», la pena è più grave e la negligenza è anche punibile. Allo stesso modo, nel titolo ventesimo («Delle contravvenzioni a disposizioni del diritto federale»), l’articolo 329 punisce con la multa la «violazione di segreti militari». Si trovano anche disposizioni simili nel Codice penale militare (cfr. art. 86 [«Spionaggio e violazione proditoria di segreti militari»] e 106 CPM 7 [«Violazione di segreti militari»]).

3 Genesi del progetto

3.1 Affare «Jagmetti»

L’articolo 293 CP ha da sempre suscitato critiche. Nel 1996, lo stesso Consiglio federale ne aveva proposto l’abrogazione; il presidente della Confederazione e il capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia l’avevano persino definito come obsoleto dinanzi al Consiglio nazionale8. Alla fine del gennaio 1997 la «Sonntagszeitung» aveva pubblicato due articoli del giornalista Martin Stoll con diversi passaggi tratti da un documento strategico confidenziale redatto dall’ambasciatore Carlo Jagmetti a proposito dell’affare dei fondi ebraici in giacenza («Botschafter Jagmetti be-

6 DTF 107 IV 185, 188; G. FIOLKA, in Niggli/Wiprächtiger (edit.), Basler Kommentar, Strafrecht II, art. 111-392 CP, 3a ed., Basilea 2013, art. 293 N. 8.

7 Codice penale militare del 13 giugno 1967 (RS 321.0)

8 Boll. Uff 1997 N 409