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Consultazione 2014/172: Revisione dell'ordinanza del DFF concernente l'esame delle domande di condono dell'imposta federale diretta (ordinanza sul condono dell'imposta) · 6 pagine

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a. un peggioramento essenziale e persistente della situazione economica della persona a contare dal periodo fiscale oggetto della domanda di condono dovuto a:

1. oneri straordinari per il mantenimento della famiglia o obblighi di mantenimento,

2. costi elevati di malattia, infortunio o cura non sopportati da terzi o

3. un lungo periodo di disoccupazione;

b. un forte indebitamento dovuto a spese straordinarie che hanno origine nella situazione personale della persona e delle quali essa non è responsabile;

c. per le persone esercitanti attività lucrativa indipendente: considerevoli perdite commerciali o di capitale, se ciò mette in pericolo l’esistenza economica della persona e posti di lavoro.

2In caso di indebitamento eccessivo in seguito a insuccessi commerciali, fideiussioni, elevati pegni immobiliari, debiti del piccolo credito come conseguenza di un tenore di vita eccessivo o simili, la Confederazione può rinunciare alle proprie legittime pretese, ma al massimo nella stessa misura in cui gli altri creditori rinunciano ai propri crediti.

3Perdite di reddito e spese che sono già state prese in considerazione all’atto della tassazione o del calcolo dell’imposta non sono riconosciute come cause. Ciò vale in particolare nel caso delle fluttuazioni usuali del reddito del contribuente.

Art. 4 Bisogno e relative cause nel caso delle persone giuridiche

1Si considera che una persona giuridica sia caduta nel bisogno in particolare quando:

a. deve essere risanata;

b. l’intero importo dovuto è sproporzionato rispetto alla sua capacità finanziaria.

2Una perdita di capitale o un indebitamento eccessivo sono considerati cause di bisogno per una persona giuridica, se ciò mette in pericolo l’esistenza economica della persona e posti di lavoro. La Confederazione può accordare un condono dell’imposta solo se anche i titolari di quote forniscono prestazioni di risanamento e i creditori rinunciano alle loro pretese almeno nella stessa misura.

3Il condono dell’imposta è respinto se la necessità di risanamento è riconducibile a eccessivi vantaggi valutabili in denaro, in particolare distribuzioni palesi od occulte di utili, oppure se la persona giuridica non era dotata di un capitale proprio sufficiente.

Art. 5 Diritto al condono

Se le condizioni sono adempiute e non vi sono motivi di diniego, il contribuente ha diritto al condono.