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Consultazione 2014/172: Revisione dell'ordinanza del DFF concernente l'esame delle domande di condono dell'imposta federale diretta (ordinanza sul condono dell'imposta) · 6 pagine

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Sezione 3: Domanda di condono

Art. 6 Oggetto

1Il contribuente può presentare una domanda di condono per:

a. imposte, compresi i recuperi d’imposta;

b. interessi di mora;

c. multe comminate in seguito a una contravvenzione.

2Le imposte, gli interessi di mora e le multe oggetto della domanda non devono ancora essere stati pagati.

3Possono essere presentate anche dopo il pagamento:

a. le domande di condono nel caso dell’imposta alla fonte;

b. le domande di condono per le quali il pagamento è stato effettuato con riserva.

Art. 7 Contenuto

Il contribuente deve indicare nella domanda (art. 167 c LIFD) per quali anni fiscali e per quali imposte chiede il condono.

Art. 8 Presentazione della domanda

Una domanda di condono può essere presentata solo quando la tassazione è cresciuta in giudicato. Con la domanda non si può pretendere una revisione della tassazione e la procedura di condono non sostituisce i rimedi giuridici.

Art. 9 Luogo di presentazione e conferma di ricezione

1La domanda di condono deve essere presentata alla competente autorità cantonale.

2L’autorità conferma al richiedente la ricezione della domanda.

Art. 10 Decesso del richiedente

1Se la persona che ha presentato una domanda di condono decede, la sua domanda diviene senza oggetto.

2Il singolo erede (art. 12 LIFD) può presentare a sua volta una domanda di condono.

Sezione 4: Verifica e decisione

Art. 11 Basi decisionali

1L’autorità di condono decide in merito alla domanda di condono facendo un uso corretto dei suoi poteri di apprezzamento e tenendo conto di tutti i fatti essenziali necessari alla valutazione delle condizioni e dei motivi di diniego.