Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/172: Revisione dell'ordinanza del DFF concernente l'esame delle domande di condono dell'imposta federale diretta (ordinanza sul condono dell'imposta) · 17 pagine
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Dipartimento federale delle finanze DFF
Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva,
tasse di bollo
Berna, dicembre 2014
Spiegazioni relative alla revisione dell’ordinanza del DFF concernente l’esame delle domande di condono dell’imposta federale diretta (Ordinanza sul condono dell’imposta; RS 642.121)
1 Introduzione
1.1 Situazione iniziale
Secondo la legislazione in vigore le domande di condono dell’imposta federale diretta sono esaminate dai Cantoni e dalla Commissione federale di condono dell’imposta federale diretta (CFC). La CFC decide in merito alle domande il cui importo è pari almeno a 25 000 franchi all’anno. Anche gli iter ricorsuali sono bipartiti. Le norme in materia di condono della Confederazione sono disciplinate dagli articoli 102 capoverso 4 e 167 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11) e dall’ordinanza del Dipartimento federale delle finanze (DFF) del 19 dicembre 1994 concernente l’esame delle domande di condono dell’imposta federale diretta (ordinanza sul condono dell’imposta;
RS 642.121). Oltre alle disposizioni relative alle autorità cantonali di condono e alla procedura dinanzi alla CFC, l’ordinanza sul condono dell’imposta contempla anche disposizioni dettagliate sulle condizioni materiali del condono dell’imposta.
Nel quadro della legge federale concernente la nuova disciplina del condono dell’imposta (legge sul condono dell’imposta), adottata dal Parlamento lo scorso 20 giugno 2014, i Cantoni hanno ora la competenza di esaminare tutte le domande di condono concernenti
l’imposta federale diretta. La CFC può pertanto essere soppressa. I Cantoni designano l’autorità cantonale competente per il condono dell’imposta federale diretta. Contro le decisioni in materia di condono dell’imposta federale diretta è possibile ricorrere ai medesimi rimedi giuridici applicabili in ambito di condono delle imposte cantonali sul reddito e sull’utile. Introducendo una modifica dell’articolo 83 lettera m della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110), la legge sul condono dell’imposta schiude la via al ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, sia per quanto concerne le decisioni di condono dell’imposta federale diretta, sia per quanto riguarda le decisioni di condono delle imposte cantonali e comunali sul reddito e sull’utile. Ciò sarà tuttavia possibile soltanto se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante.
Alcune disposizioni della vigente ordinanza sul condono dell’imposta vengono elevate a livello di legge nel senso del principio di legalità. Ciò riguarda ad esempio alcuni motivi di diniego del condono dell’imposta elencati nel nuovo articolo 167a nLIFD – come ad esempio quando