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Consultazione 2014/172: Revisione dell'ordinanza del DFF concernente l'esame delle domande di condono dell'imposta federale diretta (ordinanza sul condono dell'imposta) · 6 pagine

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2Al riguardo valuta:

a. l’intera situazione economica del richiedente al momento della decisione;

b. l’evoluzione a partire dal periodo fiscale a cui si riferisce la domanda;

c. le prospettive economiche del richiedente, nonché

d. le misure adottate dal richiedente finalizzate al miglioramento della sua capacità economica.

3L’autorità di condono esamina se sono o sarebbero state indicate o ragionevolmente esigibili restrizioni del tenore di vita del richiedente. Le restrizioni sono ragionevolmente esigibili se le spese superano il minimo esistenziale ai sensi della legislazione in materia di esecuzione e fallimento (art. 93 della LF dell’11 aprile 18892 sulla esecuzione e sul fallimento, LEF).

Art. 12 Pagamento delle imposte durante la procedura

1Se il richiedente paga totalmente o parzialmente le imposte, gli interessi di mora o le multe oggetto della domanda di condono mentre la domanda è pendente presso l’autorità di condono, quest’ultima chiede alla persona se intende mantenere la domanda.

2Nella sua decisione l’autorità di condono può tenere conto dei pagamenti eseguiti nel frattempo.

Art. 13 Pagamento delle imposte con la sostanza

1L’autorità di condono verifica se, e in che misura, il pagamento delle imposte dovute sia ragionevolmente esigibile attraverso la sostanza.

2In ogni caso è ragionevole il pagamento con la sostanza delle imposte su proventi unici.

3È considerata sostanza la sostanza netta valutata al suo valore venale. Le prestazioni di uscita e le aspettative non liberamente disponibili ai sensi della legge sul libero passaggio del 17 dicembre 19933 non sono considerate elementi della sostanza.

4Se si tratta di sostanza che è parte integrante indispensabile della previdenza per la vecchiaia, l’autorità di condono può, in casi eccezionali e motivati:

a. condonare l’imposta totalmente o parzialmente; oppure

b. accordare una dilazione di pagamento ed esigere garanzie per il credito fiscale.

Art. 14 Decisione

1La concessione del condono dell’imposta può essere vincolata a condizioni e oneri, come pagamenti rateali, oppure alla prestazione di garanzie.

2Il credito fiscale si estingue solo quando:

2 RS 281.1

3 RS 831.42