Progetto
Consultazione 2014/172: Revisione dell'ordinanza del DFF concernente l'esame delle domande di condono dell'imposta federale diretta (ordinanza sul condono dell'imposta) · 6 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 6Fedlex · Progetto
Art. 18 Relazione con la riscossione delle imposte
1La procedura di condono è indipendente dalla procedura di riscossione.
2Se il richiedente, con il suo comportamento, ritarda o impedisce il trattamento della domanda di condono, l’importo dovuto è riscosso se del caso mediante esecuzione forzata.
Art. 19 Spese
In caso di domanda di condono manifestamente infondata (art. 167d cpv. 3 secondo periodo LIFD) può essere addossata al richiedente una tassa di decisione e di cancelleria in funzione del dispendio temporale. La tassa ammonta al minimo a 50 franchi e al massimo a 1000 franchi.
Sezione 5: Disposizioni finali
Art. 20 Abrogazione di un altro atto normativo
L’ordinanza del DFF del 19 dicembre 19945 concernente l’esame delle domande di condono dell’imposta federale diretta è abrogata.
Art. 21 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.
… Dipartimento federale delle finanze
Il capo: Eveline Widmer-Schlumpf
5 RU 1995 595, 2006 4181, 2009 2621