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Consultazione 2014/172: Revisione dell'ordinanza del DFF concernente l'esame delle domande di condono dell'imposta federale diretta (ordinanza sul condono dell'imposta) · 6 pagine

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a. le condizioni e gli oneri secondo il capoverso 1 sono soddisfatti;

b. il condono non è stato ottenuto mediante sottrazione d’imposta o un delitto fiscale.

3Se si può tenere conto della situazione del richiedente mediante facilitazioni di pagamento (art. 166 LIFD), l’autorità di condono respinge, totalmente o parzialmente, la domanda e raccomanda alla competente autorità cantonale di accordare una dilazione o autorizzare pagamenti rateali.

4L’interesse di mora su un importo non condonato resta dovuto, sempre che non venga deciso altrimenti.

Art. 15 Procedura d’esecuzione forzata e di liquidazione: fallimento, concor-

dato giudiziale, liquidazione

1Se il richiedente è alla vigilia della conclusione di un concordato giudiziale o è minacciato di fallimento, la sua istanza di condono viene respinta. L’autorità di condono accorda alla persona una dilazione di pagamento in modo da permetterle di intraprendere il risanamento. La dilazione è accordata per il tempo necessario a chiarire la situazione economica, ma solo in casi eccezionali e motivati si estende oltre i sei mesi.

2Se il richiedente conclude un concordato giudiziale o fa fallimento, l’entità del credito è retta dalle disposizioni della LEF in materia di concordato o fallimento. La procedura di condono diviene senza oggetto.

3Se il richiedente si trova in liquidazione, la sua domanda viene respinta.

Art. 16 Procedura d’esecuzione forzata e di liquidazione: concordato extra-

giudiziale e appuramento bonale dei debiti mediante trattative private

L’autorità cantonale competente può aderire a un concordato extragiudiziale o a un appuramento bonale dei debiti mediante trattative private se anche la maggioranza preponderante degli altri creditori di pari grado vi ha aderito e i crediti da essi rappresentati costituiscono almeno i tre quarti dei crediti totali della terza classe (art. 219 LEF4). La parte non coperta dell’ammontare dell’imposta è considerata condonata.

Art. 17 Procedura d’esecuzione forzata e di liquidazione: riscatto degli atte-

stati di carenza di beni

1La domanda di riscatto di un attestato di carenza di beni vale come domanda di condono.

2Nella procedura di riscatto degli attestati di carenza di beni, l’autorità cantonale competente può, in casi eccezionali e motivati, prescindere dall’applicazione delle condizioni per il condono fiscale.

4 RS 281.1