Rapporto sui risultati

Consultazione 2014/24: Revisione dell'ordinanza concernente l'importazione di animali da compagnia (OIAC) · 7 pagine

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JU, NE, FR e VD deplorano inoltre la mancanza di disposizioni severe per scongiurare il commercio illegale di cani. Essi fanno notare che, soprattutto a livello di importazione via terra, mancano controlli alle frontiere svizzere.

I Cantoni francofoni evidenziano alcuni errori di traduzione nella bozza in lingua francese della nuova ordinanza.

Le organizzazioni per la protezione degli animali che hanno preso posizione, pur accogliendo con favore la creazione – rispettiv. il mantenimento – di un’ordinanza separata (rispetto alle regolamentazioni sulla circolazione commerciale) per disciplinare l’importazione, il transito e l’esportazione di animali da compagnia, fanno tuttavia notare che per quanto riguarda gli animali da compagnia lo spazio veterinario aperto EU-Svizzera genera problemi perlopiù in materia di protezione degli animali e dei consumatori: infatti, sempre più animali da compagnia giungono in Svizzera, legalmente o illegalmente, provenienti dallo spazio UE (soprattutto dagli Stati orientali), come ad es. i cuccioli di cani. Secondo tali organizzazioni, la nuova ordinanza non tiene sufficientemente conto di questo aspetto.

3. Osservazioni sui singoli articoli Art. 2 lett. a Definizioni

JU, GL, UK, NW, LU, SG, AI, ZH, AR, GR, TG e l'ASVC osservano che la definizione di animale da compagnia (che rimanda all’allegato 1), così come essa è utilizzata nella nuova ordinanza differisce dalla definizione contenuta nell’ordinanza sulla protezione degli animali. Essi si domandano criticamente se sia davvero necessario includere gli animali invertebrati nell’elenco degli animali soggetti all’obbligo di controllo.

Art. 2 lett. c

AG, NW, LU, SG, AI, ZH, SH, AR, FR, GR e l'ASVC chiedono di mantenere il termine, usato finora, di veterinario domiciliato, anziché introdurre il nuovo termine «veterinario abilitato». Le attività che secondo la nuova ordinanza vanno fatte eseguire da questo gruppo di persone devono rimanere appannaggio di veterinari muniti di autorizzazione all’esercizio della professione, dato che soltanto questi ultimi soggiacciono all’obbligo di diligenza sancito dall’articolo 40 LPMed.

Art. 3 cpv. 1 lett. a

JU, NE e FR ritengono che il limite massimo fissato a 5 animali sia troppo elevato. Per impedire possibili abusi (importazione illegale), il numero massimo consentito dovrebbe venire abbassato a 3 animali.

Art. 3 cpv. 2 lett. c

AG, AI, SH, GR, UK, GL, NW, LU, TI, SG, AR, BS e l'ASVC non reputano adeguata la limitazione d’età a 6 mesi: infatti, tale limitazione è fissata al di sotto dell’età minima per l’importazione di animali da Paesi che presentano un rischio esistente di rabbia urbana. Inoltre, secondo TG e FR in talune specie animali come i pesci d’acquario ecc. non è possibile determinare tale età.

Art. 4

FR si chiede quali regolamentazioni si applicano in relazione all’importazione di animali da compagnia per via navale sul Reno.

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