Rapporto sui risultati

Consultazione 2014/24: Revisione dell'ordinanza concernente l'importazione di animali da compagnia (OIAC) · 7 pagine

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Art. 13 cpv. 2

SG e BE osservano che la disposizione è formulata in maniera troppo complicata e propongono un testo alternativo.

Art. 13 cpv. 3

SG e BE richiedono che la disposizione relativa alla vaccinazione antirabbica in corso di validità venga formulata in maniera uniforme.

Art. 13 cpv. 4 lett. a

AG, AI, LU, AR, BL, FR e NE nonché l'ASVC esprimono la medesima obiezione come in relazione all’articolo 12 capoverso 3 lettera a, e richiedono che anche per le importazioni da Paesi terzi sia obbligatorio fare rilasciare la conferma per gli animali giovani da parte di un veterinario. FR e NE chiedono inoltre di eliminare completamente il capoverso 4 dalla nuova ordinanza, e di proibire così a titolo generale l’importazione di animali di età inferiore alle 12 settimane.

Art. 15 cpv. 4

FR e BL reputano non opportuno il previsto allentamento (leggi: soppressione della titolazione) delle norme che disciplinano il transito «canalizzato» attraverso un Paese con un elevato rischio di rabbia. Mentre BL propone di sostituire la prevista dichiarazione redatta in prima persona dal detentore con un certificato ufficiale, dal canto suo FR chiede lo stralcio completo di questo capoverso.

Art. 16

GE, JU, UK, AG, GL, FR, ZH, AG, NE, SH, GR, TG, AI, NW, LU, SG, BE, AR, BS e l'ASVC richiedono che l’articolo venga precisato in modo tale che si riferisca soltanto all’importazione di uccelli da Paesi terzi.

Art. 19

FR richiede che l’articolo sia completato per far sì che gli animali debbano venire anche sdoganati.

Art. 22 cpv. 2

JU, FR e NE osservano che in base al controllo da eseguire unicamente tramite controlli a campione da parte delle dogane, la probabilità di infrazioni di ogni tipo alla legge è molto elevata, in particolare se viene mantenuto il numero massimo consentito di animali (ovvero 5).

Art. 24 cpv. 2

AG critica che, nella forma attuale, non è chiaro cosa debba essere controllato al momento dell’importazione nelle enclavi doganali svizzere.

Art. 26

AG, JU, FR e NE presentano la stessa obiezione come per l’articolo 22.

Art. 29

GL, UK, JU, AI, FR, NW, LU, ZH, SG, BE, NE, SH, AR, BS e l'ASVC vedrebbero di buon occhio se l’autorità competente, vale a dire gli uffici veterinari cantonali, fossero citati esplicitamente nel testo. JU e NE criticano inoltre il fatto che, per le mansioni che con questo articolo ricadranno addizionalmente sui Cantoni di confine, non sia previsto un indennizzo.

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