Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/24: Revisione dell'ordinanza concernente l'importazione di animali da compagnia (OIAC) · 16 pagine
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Dipartimento federale dell’interno DFI
Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV
Commento relativo all’ordinanza concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali da compagnia (OITEAC)
1 Situazione iniziale
La Svizzera si è impegnata nell’Allegato veterinario (allegato 11 dell’Accordo agricolo1) a promulgare condizioni d’importazione e di transito equivalenti per contenuto per gli animali da compagnia provenienti da Paesi terzi come l’UE. In ambito veterinario, la Svizzera e gli Stati membri dell’UE sono considerati come uno spazio veterinario comune: infatti, i controlli alle frontiere che vengono effettuati negli Stati membri dell’UE2 sono riconosciuti in Svizzera, e viceversa. Nel traffico con gli Stati membri dell’UE, in virtù dell’Allegato veterinario valgono per la Svizzera le medesime disposizioni come tra gli Stati membri dell’UE.
Per garantire l’equivalenza di contenuto, l’ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l’importazione di animali da compagnia (OIAC)3, che è parte integrante dell’Allegato veterinario, deve venire adattata solo leggermente a livello materiale a seguito del nuovo regolamento (UE) n. 576/20134 e del nuovo regolamento di esecuzione (UE)
n. 577/20135. Nel contempo, nel quadro della prevista ristrutturazione degli atti normativi nell’ambito dell’importazione, del transito e dell’esportazione di animali e prodotti animali, l’OIAC va rielaborata nella sua organizzazione complessiva.
Occorre possibilmente riunire in un’ordinanza autonoma e a sé stante tutte le regolamentazioni relative all’importazione, al transito e all’esportazione di animali da compagnia, anziché disciplinarle insieme ai requisiti per l’importazione, il transito e l’esportazione professionali di animali e prodotti animali a seconda del luogo di provenienza.
1 Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli, RS 0.916.026.81 2 Questo vale, nell’applicazione, anche per la Norvegia, l’Islanda e il Liechtenstein. Nella presente parte, il termine «UE» comprende quindi anche tali Stati. 3 RS 916.443.14 4 Regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003. 5 Regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, relativo ai modelli dei documenti di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti, alla definizione di elenchi di territori e paesi terzi, e ai requisiti relativi al formato, all’aspetto e alle lingue delle dichiarazioni attestanti il rispetto di determinate condizioni di cui al regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.