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Consultazione 2014/24: Revisione dell'ordinanza concernente l'importazione di animali da compagnia (OIAC) · 23 pagine
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Ordinanza concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali da compagnia
(OITEAC)
del …
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 24, 25 e 53a della legge del 1° luglio 19661 sulle epizoozie,
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Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Campo d’applicazione
1La presente ordinanza si applica all’importazione, al transito e all’esportazione di animali da compagnia che:
a. accompagnano il detentore o una persona autorizzata dal detentore; e
b. non sono destinati a essere oggetto di un passaggio di proprietà.
2Salvo diversa disposizione della presente ordinanza sono applicabili:
a. l’ordinanza del 18 aprile 20072 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali;
b. l’ordinanza del 18 aprile 20073 concernente l’importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi.
3Sono fatte salve le seguenti ordinanze:
a. ordinanza del 23 aprile 20084 sulla protezione degli animali;
b. ordinanza del 4 settembre 20135 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette.
Art. 2 Definizioni
Nella presente ordinanza si intende per:
a. animali da compagnia: gli animali di cui all’allegato 1 tenuti presso l’alloggio domestico per l’interesse che suscitano o per compagnia;
RS ..........
1 RS 916.40
2 RS 916.443.10
3 RS 916.443.12
4 RS 455.1
5 RS 453.0
2014–......