Rapporto sui risultati
Consultazione 2014/24: Revisione dell'ordinanza concernente l'importazione di animali da compagnia (OIAC) · 7 pagine
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Art. 6 cpv. 1 lett. a e b
JU, FR e VD ribadiscono che la catalogazione di tutti gli Stati che secondo l’allegato utilizzano un passaporto per animali da compagnia riconosciuto dall’UE nonché di tutti gli Stati membri dell’UE in un gruppo di nazioni a basso rischio di rabbia (e, quindi, con requisiti meno severi per quanto riguarda la protezione degli animali da un’infezione del virus della rabbia) non si fonda su criteri scientifici, visto che in particolare nell’Europa orientale la rabbia è ancora diffusa in molte regioni.
AI, SH, GR, AR, BS, TG, UK, GL, NW, LU, BE, SG e l'ASVC propongono di riunire i gruppi di Paesi citati alla lettera a e b, in considerazione del fatto che per essi valgono le medesime condizioni per l’importazione. Inoltre anche la denominazione dovrebbe contenere un’indicazione sulla situazione in fatto di rabbia (come all’articolo 6 capoverso 1 lettera c e d) poiché, altrimenti, non vi sarebbe in tutte le categorie l’indicazione sulla situazione in fatto di rabbia quale parametro.
Art. 6 cpv. 2
VS suggerisce di non fissare nell’ordinanza stessa la suddivisione dei Paesi in singoli gruppi di rischio, al fine di potere eseguire subito adattamenti qualora la situazione di un Paese cambi.
Art. 10 cpv. 4
GL, UK, AI, NW, LU, TI, SG, BE, SH, GR, AR, BS, TG e l'ASVC ritengono troppo complicata la formulazione relativa alla durata di validità dell’attestato sullo stato di salute degli animali, e propongono un testo alternativo.
Art. 10 cpv. 5
AG, UK, GL, VS, AI, NW, LU, TI, ZH, SG, BE, SH, GR, AR, BS, TG, JU e l'ASVC suggeriscono, per una migliore leggibilità, di precisare che questo articolo deve applicarsi unicamente all’importazione da un Paese terzo effettuata attraverso gli Stati membri dell’UE oppure la Norvegia o l’Islanda.
Art. 11 cpv. 4
FR osserva che, dal punto di vista medico, la vaccinazione antirabbica a un’età di 12 settimane non è indicata.
Art. 12 cpv. 3 lett. a
FR, NE, JU, AG, LU, AR, GE, BS, JU, AI, l'ASVC, la SVS, l' AVSPA e la SVK/ASMPA criticano che la conferma secondo cui l’animale in questione non è entrato in contatto con animali selvatici (i quali potrebbero essere stati esposti a un’infezione del virus della rabbia) d’ora in poi potrà essere redatta dal detentore anziché, come finora, dover venire rilasciata da un veterinario. Essi richiedono di mantenere la vecchia formulazione. FR e NE chiedono inoltre di eliminare del tutto il capoverso 3 dalla nuova ordinanza, e di proibire così a titolo generale l’importazione di animali di età inferiore alle 12 settimane.
Art. 13 cpv. 1
GL, UK, AI, NW, LU, SH, AR, JU e l'ASVC richiedono di precisare il capoverso 1 in modo tale che i requisiti valgano unicamente per gli animali che vengono importati per la prima volta.
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