Rapporto sui risultati

Consultazione 2014/31: Introduzione dell'accertamento etilometrico con valore probatorio · 25 pagine

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K334-1510

5. Mantenimento della possibilità di eseguire accertamenti etilometrici preliminari (modifica dell’OCCS)

La possibilità di continuare a utilizzare gli etilometri precursori attualmente esistenti per accertare concentrazioni di alcol comprese tra lo 0,50 e lo 0,79 per mille (in futuro 0,25–0,39 mg/l) e a riconoscerne i risultati mediante apposizione della firma è accolta favorevolmente da tutti i partecipanti all’indagine conoscitiva, a eccezione di un’organizzazione (TCS). Tutti i sostenitori della proposta concordano nel sottolineare che gli attuali etilometri precursori si sono rivelati efficaci nell’accertare tali concentrazioni, permettendo di eseguire i test in modo facile, efficiente ed economico. Non si manca tuttavia di far rilevare che esiste il rischio di misurazioni errate e che è dunque importante mantenere in essere la possibilità di richiedere, come finora, un esame del sangue.

Una piccola minoranza di partecipanti (SZ, SGV, Gastro) auspica, per motivi di chiarezza e prevenzione, che gli etilometri precursori continuino a indicare i valori in per mille e che anche in futuro si proceda alla conversione in tasso alcolemico.

Il TCS è l’unico partecipante a dirsi chiaramente contrario al mantenimento degli accertamenti etilometrici preliminari in caso di superamento dei valori limite. Ritiene infatti che i test eseguiti con etilometri precursori siano fallaci e che quindi sia opportuno confermarli sempre e comunque mediante esame del sangue. Sono invece gli etilometri probatori, nettamente più precisi e affidabili, a dover fungere in generale (ovvero indipendentemente dalla concentrazione di alcol) da mezzi di prova aventi valenza giuridica. Il mantenimento degli accertamenti etilometrici preliminari, obietta inoltre il TCS, porterebbe alla coesistenza di tre diverse procedure probatorie, con il rischio di malintesi.

Anche il Cantone di Friburgo è piuttosto critico riguardo alla coesistenza di diverse procedure, che dovrebbe essere limitata unicamente a un periodo transitorio.

6. Esecuzione dell’accertamento con etilometro probatorio – Requisiti degli stru-

menti da impiegare (modifica dell’OCCS)

Fra i partecipanti all’indagine, solo un Cantone e due organizzazioni (AG, LUPOL, KF) si sono pronunciati chiaramente contro i requisiti tecnici previsti per gli etilometri probatori, mentre gli altri li hanno sostanzialmente accolti con favore, ritenendoli un presupposto importante ai fini dell’assunzione della prova, pur manifestando talune riserve e preoccupazioni.

Le principali riserve espresse da diversi partecipanti (ACVS, bfu, KKJPD, BE, BL, SO, LU, ZH, FussCH, PHS, ProV, SVSP, RCS) riguardano la dimensione e la portatilità degli strumenti. Dovendo gli etilometri effettuare due misurazioni indipendenti dello stesso campione di aria espirata, ci si chiede se sia effettivamente il caso di mettere in commercio strumenti portatili. D’altro canto, tale caratteristica è indispensabile per poterli trasportare a bordo dei veicoli di pattuglia e impiegarli sul posto. In caso contrario, non solo non si riuscirebbe a ottenere l’incremento di efficienza auspicato in termini di snellimento delle procedure di polizia (costi, dimensioni e possibilità di impiego) e a sfruttare il principale vantaggio offerto dall’impiego di questi strumenti, ma non se ne giusticherebbero neppure gli elevati costi di acquisto.

Un Cantone (BS) e un’organizzazione (SGRM) osservano inoltre che la misurazione deve necessariamente essere il più ravvicinata possibile all’evento giuridicamente rilevante, posto che per motivi scientifici non è possibile calcolare a ritroso la concentrazione di alcol nell’aria espirata al momento dell’evento. Propongono pertanto di effettuare un esame del sangue nei