Rapporto sui risultati
Consultazione 2014/31: Introduzione dell'accertamento etilometrico con valore probatorio · 25 pagine
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K334-1510
9.3 Diritto della persona controllata a un accertamento etilometrico probatorio
Un Cantone (LU) lamenta il fatto che dalle disposizioni non si evince chiaramente se la persona interessata abbia diritto a richiedere un accertamento etilometrico probatorio o se sia la polizia a dover determinare la procedura. La questione potrebbe porsi qualora la persona controllata non riconoscesse il risultato di un accertamento etilometrico preliminare e, in mancanza di un etilometro probatorio, dovesse essere sottoposta a un esame del sangue con costi di gran lunga più elevati. Si dovrebbero eventualmente integrare le disposizioni che permettano alla polizia di determinare la procedura da adottare.
9.4 Esame del sangue in caso di consumo misto di alcol e droghe
Parecchi partecipanti (TG, BL, ZH, SVSP, ACVS, KKJPD, KSSD) sono del parere che le disposizioni proposte non coprano la fattispecie del consumo misto di alcol e droghe e suggeriscono perciò che si disponga un esame del sangue anche laddove vi siano indizi non riconducibili solamente all’alcol.
9.5 Impossibilità di eseguire un accertamento etilometrico probatorio
Un buon numero di partecipanti (BL, TG, ZH, CH Städte, ACVS, SVSP, KKJPD, KSSD) indica che la formulazione proposta: «Il prelievo del sangue può essere disposto se vi sono indizi di inabilità alla guida e risulta impossibile eseguire un accertamento etilometrico o se quest’ultimo non è idoneo ad accertare l’infrazione» non è chiara e induce a un’interpretazione troppo restrittiva. L’espressione «risulta impossibile» andrebbe pertanto sostituita con «non è possibile», così da garantire che sia inclusa non soltanto l’impossibilità oggettiva ma anche quella soggettiva (p. es. rifiuto di sottoporsi all’accertamento). L’accezione del termine tedesco «Anzeichen» («indizi» intesi come segni che presenta la persona stessa) introdotto nella proposta di modifica risulterebbe inoltre troppo restrittiva e andrebbe integrata con il termine tedesco «Hinweise» («indizi» intesi come elementi esterni alla persona in questione) già impiegato nel diritto vigente, affinché sia chiaro che è possibile disporre un esame del sangue anche sulla base di dichiarazioni di testimoni.
9.6 Diritto a richiedere l’esame del sangue
Un Cantone (LU) è del parere che la persona controllata debba poter richiedere un esame del sangue solo se l’accertamento etilometrico preliminare o probatorio abbia rilevato valori pari o superiori allo 0,80 per mille (=0,40 mg/l), esplicitandolo chiaramente nel testo dell’ordinanza. In presenza di valori inferiori allo 0,80 per mille deve invece essere la polizia a poter determinare la procedura da applicare.
Un’organizzazione (Gastro) sostiene invece la posizione opposta, ossia che la persona interessata debba poter richiedere sempre un esame del sangue ed essere in generale informata al riguardo in caso di risultato positivo. Se la persona dovesse rinunciare a tale possibilità, dovrebbe confermarlo apponendo la propria firma.
9.7 Critiche a una procedura a più fasi
Due Cantoni e un’organizzazione (TG, ZH, SVSP) temono che valori inferiori a 0,40 mg/l innescherebbero una procedura a più fasi. A titolo esemplificativo viene illustrata la seguente situazione: una persona non riconosce il risultato di un accertamento etilometrico preliminare e deve quindi essere sottoposta ad accertamento probatorio; sul posto non è disponibile un etilometro probatorio, per cui occorre recarsi presso un punto di controllo; se, una volta qui, la misurazione viene però rifiutata, si deve andare in ospedale per l’esame del sangue. In