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Consultazione 2014/32: Modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima) · 68 pagine

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Codice delle obbligazioni

5Se la chiusura dei conti è redatta in una moneta estera, il capitale proprio imponibile è da convertire in franchi. È determinante il corso delle divise (vendita) alla fine del periodo fiscale.

8. Legge federale del 25 giugno 198229 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità

Art. 49 cpv. 2 n. 21

2Se un istituto di previdenza concede prestazioni superiori a quelle minime, alla previdenza più estesa si applicano soltanto le prescrizioni concernenti:

21. l'amministrazione del patrimonio (art. 71) e l'esercizio dei diritti degli azionisti (art. 71a e 71b);

Art. 53g cpv. 1

1Per investire e amministrare in comune fondi di previdenza possono essere costituite fondazioni ai sensi degli articoli 80 e segg. del Codice civile30.

Art. 65a cpv. 3

3Gli istituti di previdenza devono essere in grado di fornire informazioni sulla redditività del capitale, sull’evoluzione del rischio attuariale, sulle spese di amministrazione, sul calcolo della riserva matematica, sulla costituzione di riserve, sul grado di copertura e sull’obbligo di voto in quanto azionista (art.71a).

Art. 71a Obbligo di voto in quanto azionista

1Gli istituti di previdenza esercitano, sulle proposte annunciate, il diritto di voto legato alle azioni che detengono nelle società anonime secondo gli articoli 620 segg. del Codice delle obbligazioni31 (CO) le cui azioni sono quotate in borsa. Esercitano inoltre il diritto di voto per le azioni che non detengono essi stessi, se per contratto gliene è conferita la possibilità o se controllano l'azionista.

2Votano nell’interesse dei propri assicurati. L’interesse degli assicurati è reputato salvaguardato se il voto serve alla durevole prosperità dell’istituto di previdenza.

3L’organo superiore dell’istituto di previdenza deve stabilire in un regolamento i principi che concretano l’interesse degli assicurati nell’esercizio del diritto di voto.

art. 71b Relazione e trasparenza sul diritto di voto

1Gli istituti di previdenza riferiscono ai loro assicurati almeno una volta all’anno in una relazione riassuntiva sul modo in cui hanno esercitato il proprio obbligo di voto.

29 RS 831.40

30 RS 210

31 RS 220