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Consultazione 2014/32: Modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima) · 68 pagine
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Codice delle obbligazioni
Art. 293a cpv. 2
2
La durata complessiva della moratoria provvisoria non può eccedere quattro mesi. Su domanda del commissario o, se questo non è stato designato, del debitore, in casi motivati la moratoria provvisoria può essere prorogata al massimo di 4 mesi.
Art. 295 cpv. 4
4Gli articoli 8, 8a, 10, 11, 14, 17–19, 34 e 35 si applicano per analogia alla gestione del commissario.
Art. 319 cpv. 1
1Quando il concordato con abbandono dell’attivo diviene esecutivo, il debitore non ha più diritto di disporre dei suoi beni e i precedenti aventi diritto non sono più autorizzati a firmare.
Art. 334 cpv. 4
4La decisione del giudice del concordato è comunicata ai creditori. L’articolo 295c si applica per analogia.
Disposizione transitoria della modifica del …
Le moratorie concordatarie concesse prima dell’entrata in vigore della modifica di legge del … sono rette dal diritto anteriore.
5. Codice penale24
Art. 34 cpv. 2 primo periodo
2Salvo diversa disposizione di legge, un’aliquota giornaliera ammonta al massimo a 3 000 franchi. ...
24 RS 311.0