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Consultazione 2014/32: Modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima) · 68 pagine
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Codice delle obbligazioni
Art. 154
Punibilità dei1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena membri del
consiglio pecuniaria chi, in qualità di membro del consiglio d’amministrazione d’amministrazio o della direzione di una società le cui azioni sono quotate in borsa, ne e della
direzione di corrisponde o percepisce una retribuzione vietata secondo gli articosocietà le cui li 735c capoverso 1 numeri 1, 6 e 7, se del caso in combinato disposto azioni sono
quotate in borsa con l'articolo 735d numero 1 del Codice delle obbligazioni25 (CO).
2È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chi, in qualità di membro del consiglio d’amministrazione di una società le cui azioni sono quotate in borsa:
1. delega in tutto o in parte la gestione a una persona giuridica, in violazione dell’articolo 716b capoverso 1 primo periodo CO;
2 istituisce una rappresentanza da parte di un organo della società o da parte di un depositario (art. 689b cpv. 2 CO);
3. impedisce:
a. che lo statuto preveda le disposizioni di cui all’articolo 626 capoverso 2 numeri 1 e 2 CO;
b. all’assemblea generale di eleggere annualmente e singolarmente i membri e il presidente del consiglio d’amministrazione, i membri del comitato di retribuzione nonché il rappresentante indipendente (art. 698 cpv. 2
n. 2 CO e cpv. 3 n. 1–3 CO);
c. all’assemblea generale di votare sulle retribuzioni che il consiglio d’amministrazione ha stabilito per sé, per la direzione e per il consiglio consultivo (art. 698 cpv. 3 n. 4 CO);
d. agli azionisti o al loro rappresentante di esercitare i loro diritti per via elettronica (art. 689c cpv. 7 CO).
3Non si rende punibile secondo i capoversi 1 e 2 chi si limita a tollerare l’eventualità che possa realizzarsi un reato secondo le citate disposizioni.
4Per calcolare la pena pecuniaria, il giudice non è vincolato all’importo massimo dell’aliquota giornaliera di cui all’articolo 34 capoverso 2 primo periodo; la pena pecuniaria non deve tuttavia eccedere sei volte la retribuzione annuale pattuita al momento dell’atto con la società interessata.
25 RS 220