Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/33: Modifica del Codice civile (Diritto successorio) · 62 pagine

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Critica del diritto attuale

L’interpretazione del capoverso 2 è fortemente controversa nella dottrina, anche se appare evidente che i creditori del defunto prevalgono sui legatari poiché il defunto deve onorare i suoi debiti prima di poter fare liberalità. Il capoverso 2 prevede la parità di trattamento dei creditori del defunto e di quelli dell’erede dopo la confusione dei rispettivi patrimoni, ma non stabilisce se i diritti dei creditori personali dell’erede prevalgono, sono posti alla pari o sono subordinati ai diritti dei legatari; ciascuna di queste tre varianti è sostenuta da una parte della dottrina200. Questa situazione crea incertezza giuridica ed è quindi opportuno chiarirla.

Appare inoltre legittimo chiedersi se la soluzione attuale che prevede la parità tra i creditori del defunto e quelli dell’erede sia giusta. Gli averi del defunto non dovrebbero servire in tutti i casi innanzitutto a coprire i suoi debiti prima di quelli dell’erede, anche se ciò renderebbe necessaria un’eccezione al principio della devoluzione dell’eredità (che ha per conseguenza la confusione dei patrimoni)? La proposta formulata dà risposta affermativa al presente quesito, anche se ciò riduce l’utilità dell’articolo 594 CC, che permette ai creditori del defunto con seri motivi di ritenere che non saranno pagati di chiedere la liquidazione ufficiale o garanzie e ai legatari di chiedere misure provvisionali201. Tuttavia, poiché l’articolo 564 capoverso 2 è applicato molto di rado202, questa diminuzione dovrebbe essere solo teorica.

Proposta

L’avamprogetto propone di modificare il testo legale tenendo conto in primo luogo della volontà del disponente. Se, con disposizione a causa di morte, quest’ultimo concede un legato dei suoi beni a una persona, i diritti di quest’ultima devono prevalere su quelli del creditore dell’erede, malgrado la confusione dei patrimoni del defunto e dell’erede prevista dalla teoria. Nello stesso ordine di idee, i creditori del defunto devono essere privilegiati rispetto a quelli dell’erede. Riassumendo, i creditori del defunto e della successione devono essere soddisfatti per primi sui beni della successione, poi i legatari e infine i creditori dell’erede.

L’ordine previsto da questo articolo vale unicamente per i beni della successione e non per quelli dell’erede, prima o dopo la confusione dei patrimoni. In caso di fallimento dell’erede, i beni ereditati dovranno essere separati dalla massa fallimentare affinché servano in primo luogo a soddisfare i creditori del defunto e della successione nonché i legatari, prima di coprire i debiti dell’erede.

Art. 564 cpv. 1: precisa che i creditori della successione sono parificati ai creditori del defunto, come ammettono la dottrina e la giurisprudenza.

Art. 564 cpv. 2: l’ordine in cui sono soddisfatti i crediti (creditori del defunto e della successione in primo luogo, legatari e infine creditori dell’erede) sui beni della successione vale in tutti i casi e vale anche, ma non soltanto, se l’erede debitore ha accettato incondizionatamente la successione. Il vigente capoverso 2 può così essere soppresso.

200 Guinand/Stettler/Leuba, N 512 e rimandi citati.

201 Sandoz, pag. 119 seg.

202 Sandoz, pag. 26 seg.