Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/33: Modifica del Codice civile (Diritto successorio) · 62 pagine

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scopre un vizio della volontà mentre è in vita può annullare un contratto successorio senza informarne il suo partner contrattuale189.

L’attuale testo di legge divide la dottrina. La grande maggioranza ritiene che la parte che non dispone a causa di morte può proporre l’azione di nullità soltanto secondo le regole del CO190. Mentre è in vita, il testatore potrebbe invece revocare in modo unilaterale il contratto con una semplice comunicazione191 al partner contrattuale, senza dover rispettare una forma particolare; la comunicazione appare superflua per le liberalità a titolo gratuito per le quali la fiducia del partner contrattuale non è oggetto di una protezione accresciuta192. Dopo il decesso, gli eredi dovrebbero invece ottenere l’annullamento proponendo azione secondo l’articolo 519 CC. Il risultato al quale giunge la dottrina dominante non è tuttavia pienamente soddisfacente. Dal momento che la morte non muta la natura dell’invalidità, perché una semplice dichiarazione dovrebbe essere sufficiente a invalidare una clausola prima della morte, mentre dopo la morte occorre proporre un’azione in giustizia193? La parità di trattamento delle parti e l’unità del negozio giuridico non esigono forse un trattamento analogo del disponente e del partner contrattuale, come sostiene Piotet194?

Inoltre, contrariamente al testo dell’articolo 469 CC, le disposizioni fatte sotto l’influenza di un vizio della volontà non sono nulle, ma annullabili con effetto ex tunc195. Parimenti, l’illiceità o l’immoralità degli oneri o condizioni connessi con disposizioni a causa di morte sono cause di annullabilità e non di nullità assoluta196, contrariamente a quanto prevede l’articolo 482 capoverso 2 CC. Il passaggio dell’articolo 503 capoverso 1 CC, secondo cui non possono cooperare alla confezione del testamento, né come funzionari, né come testimoni, le persone che una sentenza penale ha privato dell’esercizio dei diritti civici, non è più pertinente poiché l’articolo del Codice penale che prevedeva questa sanzione è stato abrogato in occasione della revisione del 1971197. È opportuno approfittare della presente revisione per correggere queste imprecisioni.

Proposta

Poiché il contratto successorio richiede l’atto pubblico e i casi di annullamento per vizio della volontà dovrebbero quindi essere molto poco numerosi, appare legittimo e proporzionato esigere che, per modificare unilateralmente tali contratti, sia necessaria un’azione in giustizia. Ciò permette inoltre di chiarire la questione della validità di una clausola ab initio e consolida la certezza del diritto per le parti al contratto e per coloro che ne traggono profitto. Questi punti sono precisati nel nuovo articolo 519 CC.

189 DTF 99 II 382 in: JdT 1974 I 346.

190 Breitschmid BSK, N 21 ad art. 469.

191 Steinauer, N 348 e rimandi citati.

192 Zeiter/Schröder, N 34 ad art. 469.

193 Piotet P., Annulation du pacte, pag. 45.

194 Piotet P., Annulation du pacte, pag. 39.

195 Zeiter/Schröder, N 47 ad art. 469.

196 Guinand/Stettler/Leuba, N 326.

197 Steinauer, nota a piè di pagina 10, pag. 364.