Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/33: Modifica del Codice civile (Diritto successorio) · 62 pagine

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La dottrina non abbonda in proposito e l’argomento dell’iniziativa parlamentare appare giustificato. La proposta potrebbe migliorare la situazione ed è in linea con le comunicazioni istantanee dell’era moderna.

Proposta

Art. 555 cpv. 1: il termine è abbreviato da un anno a sei mesi.

6.18 Adeguamento dell'articolo 579 capoverso 2 alla modifica dell’art. 626 cpv. 2

L’articolo 579 CC prevede che i creditori di una successione insolvente possano rivalersi sugli eredi che hanno rinunciato alla successione, nella misura in cui questi ultimi hanno ricevuto dal defunto, nei cinque anni precedenti alla sua morte, dei beni che sarebbero soggetti a collazione nella divisione ereditaria. I creditori non possono tuttavia chiedere agli eredi il consueto corredo nuziale e le spese di istruzione ed educazione (art. 579 cpv. 2).

Questa eccezione corrisponde a quella dell’articolo 626 capoverso 2 in materia di collazione. In questo articolo l’espressione «per causa di nozze, corredo, cessione di beni, condono di debiti o simili liberalità» è stata sostituita dall’espressione «ogni liberalità con finalità di dotazione sociale o economica»; una corrispondente modifica va effettuata anche nell’articolo 579 CC.

Proposta

Art. 579 cpv. 2: la disposizione è riformulata sostituendo l’espressione «il consueto corredo nuziale e le spese di istruzione ed educazione» con «ogni liberalità che serve come dotazione» ed effettuando i necessari adeguamenti grammaticali.