Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/33: Modifica del Codice civile (Diritto successorio) · 62 pagine

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Art. 469: sostituzione del titolo marginale «Disposizioni nulle» con «Vizio della volontà» e dell’espressione «Sono nulle» con l’espressione «Possono essere contestate» al capoverso 1.

Art. 482 cpv. 2: sostituzione dell’espressione «rendono nulla» con l’espressione «permettono di contestare».

Art. 499: sostituzione dei termini «un funzionario o notaio od altra persona officiale» con l’espressione «un pubblico ufficiale» come negli articoli 500, 501, 502, 503, 504 e 512.

Art. 503 cpv. 1: soppressione dell’espressione «o che sono private dell’esercizio dei diritti civici a seguito di sentenza penale» poiché siffatta sanzione è stata abrogata. Nel testo tedesco sostituzione del termine «beurkundender Beamter» con il termine «Urkundsperson».

Art. 503 cpv. 3 (nuovo): precisazione del fatto che i partner registrati sono assimilati ai coniugi.

Art. 519 cpv. 2: estensione del testo, attualmente troppo restrittivo in materia di legittimazione attiva, per renderlo conforme al significato attribuitogli dalla giurisprudenza e dalla dottrina, con l’inserimento della nozione di «interesse successorio» e l’esclusione delle persone che hanno soltanto un interesse di diritto delle obbligazioni, diritto della famiglia o diritto reale. La presente modifica dà alla disposizione il significato inizialmente previsto nel 1907, poi modificato dalla commissione della redazione che non aveva però il potere di intervenire materialmente sulla disposizione198. L’azione deve poter essere proposta da chiunque faccia valere diritti di natura successoria e abbia un interesse all’annullamento della disposizione litigiosa, in quanto erede legale o istituito, erede susseguente o sostituito, legatario o beneficiario di un onere, indipendentemente dal fatto che ciò risulti dalla legge, dall’ultimo testamento o da una disposizione anteriore199.

Art. 519 cpv. 3: precisazione del fatto che per modificare un contratto successorio viziato occorre promuovere un’azione in giustizia.

6.15 Priorità del legatario rispetto ai creditori dell’erede debitore del legato

Diritto vigente

L’ordine secondo il quale vanno soddisfatti i creditori del defunto, i creditori personali dell’erede e i legatari (che dispongono di un credito per l’ottenimento di una prestazione o la consegna di un bene) nel quadro della successione è disciplinato nell’articolo 564 CC. Questo articolo prevede che i diritti dei creditori del disponente (compresi quelli della massa ereditaria) prevalgono su quelli dei legatari (cpv. 1) e che i creditori dell’erede che ha accettato incondizionatamente la successione sono parificati ai creditori del defunto (cpv. 2).

198 TF 5C.163/2003 consid. 2.1 e Tuor-BK, 2° ed. 1952, N 8 ad art. 519.

199 Steinauer, N 755b; Eigenmann, N 24 ad art. 519.