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Consultazione 2014/49: Ordinanza sul registro delle professioni psicologiche · 11 pagine
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Ordinanza sul registro delle professioni psicologiche (Ordinanza sul registro LPPsi)
del … Avamprogetto
Il Consiglio federale,
visto l’articolo 40 capoverso 2 della legge federale del 18 marzo 20111 sulle professioni psicologiche (LPPsi),
ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
1La presente ordinanza disciplina la gestione, il contenuto e l’utilizzazione del registro delle professioni psicologiche.
2Il registro delle professioni psicologiche contiene dati relativi a:
a. i titolari di un titolo federale di perfezionamento o di un titolo estero di perfezionamento riconosciuto nei settori specialistici di cui all’articolo 8 LPPsi;
b. i titolari di un’autorizzazione di esercitare la psicoterapia nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale;
c. le persone che si sono annunciate secondo l’articolo 23 LPPsi.
Art. 2 Autorità competenti
1L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) gestisce il registro delle professioni psicologiche.
2Coordina la fornitura dei dati, in particolare da parte dei servizi cantonali competenti per il rilascio dell’autorizzazione di esercitare la professione.
3Concede i diritti individuali di accesso e di trattamento dei dati per il registro delle professioni psicologiche.
RS ..........
1 RS 935.81
2015-...........