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Consultazione 2014/49: Ordinanza sul registro delle professioni psicologiche · 11 pagine

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Sezione 2: Dati, fornitura e iscrizione di dati

Art. 3 Contenuto del registro

1Il registro delle professioni psicologiche contiene i seguenti dati relativi ai titolari di un titolo federale di perfezionamento e di un titolo estero di perfezionamento riconosciuto nei settori specialistici di cui all’articolo 8 LPPsi:

a. il cognome, il nome o i nomi, il cognome precedente o i cognomi precedenti;

b. la data di nascita e il sesso;

c. la lingua di corrispondenza;

d. la cittadinanza o le cittadinanze;

e. il numero d’identificazione della persona (GLN2);

f. i diplomi universitari in psicologia riconosciuti con data e luogo di rilascio del diploma;

g. i titoli federali di perfezionamento con data e luogo di rilascio;

h. i titoli esteri di perfezionamento riconosciuti con data e luogo di rilascio nonché data del riconoscimento da parte della PsiCo;

i. la data del decesso;

j. il numero d’identificazione delle imprese (IDI);

2Per i titolari di un’autorizzazione di esercitare la psicoterapia nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale il registro contiene:

a. i dati di cui al capoverso 1;

b. i Cantoni che hanno rilasciato l’autorizzazione (Cantoni di autorizzazione) con data di rilascio dell’autorizzazione;

c. la base in virtù della quale è stata rilasciata l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 24 o 49 capoverso 3 LPPsi;

d. gli indirizzi degli studi, i numeri di telefono e gli indirizzi elettronici;

e. le competenze linguistiche conformemente all’articolo 24 capoverso 1 lettera c LPPsi;

f. le restrizioni dell’autorizzazione e gli oneri conformemente all’articolo 25 LPPsi;

g. il rifiuto o la revoca dell’autorizzazione di esercitare la professione conformemente all’articolo 26 LPPsi;

h. la soppressione delle restrizioni dell’autorizzazione e la data della stessa;

i. la motivazione per il rifiuto o la revoca dell’autorizzazione di esercitare la professione;

j. le misure disciplinari di cui all’articolo 30 LPPsi.

2 GLN è l’acronimo di Global Location Number