Progetto
Consultazione 2014/49: Ordinanza sul registro delle professioni psicologiche · 11 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 5Fedlex · Progetto
Art. 10 Comunicazione dei dati accessibili al pubblico
1I dati accessibili al pubblico possono essere consultati attraverso Internet o su richiesta.
2I dati accessibili al pubblico solo su richiesta sono riportati come tali nell’allegato 1.
Art. 11 Accesso tramite un’interfaccia standard
1L’UFSP consente l’accesso ai dati accessibili al pubblico tramite un’interfaccia standard ai seguenti utenti:
a. fornitori di dati;
b. servizi pubblici e privati incaricati dell’adempimento di compiti legali oppure che possono dimostrare di avere un compito d’interesse pubblico.
2I fornitori di dati ottengono l’accesso, tramite l’interfaccia standard, unicamente ai dati necessari all’adempimento dei loro compiti nell’ambito della LPPsi.
3I servizi pubblici e privati ottengono l’accesso, tramite l’interfaccia standard, unicamente ai dati necessari all’adempimento dei loro compiti. L’accesso viene autorizzato solo su domanda scritta e dietro pagamento di un emolumento.
4L’UFSP pubblica in Internet un elenco dei servizi autorizzati ad accedere ai dati tramite l’interfaccia standard.
Art. 12 Impiego dei dati a scopi statistici e di ricerca
1L’UFSP mette a disposizione dei seguenti servizi i dati del registro delle professioni psicologiche accessibili al pubblico:
a. Ufficio federale di statistica, annualmente e gratuitamente per scopi statistici;
b. servizi pubblici e privati, in forma anonimizzata, per scopi di ricerca, purché dimostrino che il progetto di ricerca è d’interesse pubblico e che i dati sono necessari al progetto.
2L’UFSP mette a disposizione i dati ai servizi di cui al capoverso 1 lettera b solo su domanda scritta e dietro pagamento di un emolumento.
Art. 13 Comunicazione alle autorità cantonali dei dati personali degni di particolare protezione
1Le autorità cantonali competenti per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio della professione possono chiedere informazioni sui dati personali degni di particolare protezione secondo l'articolo 6 capoverso 2 presentando una domanda per via elettronica.
2L’UFSP comunica all’autorità cantonale i dati personali degni di particolare protezione secondo l'articolo 6 capoverso 2 mediante un collegamento securizzato.