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Consultazione 2014/49: Ordinanza sul registro delle professioni psicologiche · 11 pagine
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Sezione 4: Costi
Art. 18 Ripartizione dei costi
1L’UFSP assicura la programmazione, la gestione e l’ulteriore sviluppo del registro delle professioni psicologiche.
2Sostiene i costi non coperti da emolumenti.
3I costi per il collegamento e gli adeguamenti all’interfaccia standard secondo l’articolo 11 sono a carico degli utenti.
Art. 19 Emolumenti
1Gli utenti dell’interfaccia standard di cui all’articolo 11 capoverso 1 lettera b sono tenuti al pagamento dei seguenti emolumenti:
a. un emolumento unico di al massimo 3000 franchi per il trattamento della domanda, la consulenza per la programmazione dell’interfaccia standard, il certificato e l’istruzione degli utenti; e
b. un emolumento annuo di al massimo 5000 franchi per il supporto, il rinnovo del certificato, l’ampliamento delle capacità del server e la garanzia della qualità dei dati.
2Gli utenti che nel contempo forniscono dati sono esentati dal pagamento degli emolumenti.
3Gli emolumenti per l’utilizzazione dei dati secondo l’articolo 11 capoverso 1 lettera b sono calcolati a dipendenza dell’onere risultante dal trattamento e l’anonimizzazione dei dati.
4Per il resto si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20043 sugli emolumenti.
Sezione 5: Disposizioni particolari
Art. 20 Sicurezza dei dati
Tutti i servizi che partecipano al registro delle professioni psicologiche adottano le misure tecniche e organizzative necessarie secondo le disposizioni in materia di protezione dei dati affinché i loro dati non vadano persi né siano trattati, consultati o utilizzati da persone non autorizzate.