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Consultazione 2014/49: Ordinanza sul registro delle professioni psicologiche · 11 pagine

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Sezione 4: Costi

Art. 18 Ripartizione dei costi

1L’UFSP assicura la programmazione, la gestione e l’ulteriore sviluppo del registro delle professioni psicologiche.

2Sostiene i costi non coperti da emolumenti.

3I costi per il collegamento e gli adeguamenti all’interfaccia standard secondo l’articolo 11 sono a carico degli utenti.

Art. 19 Emolumenti

1Gli utenti dell’interfaccia standard di cui all’articolo 11 capoverso 1 lettera b sono tenuti al pagamento dei seguenti emolumenti:

a. un emolumento unico di al massimo 3000 franchi per il trattamento della domanda, la consulenza per la programmazione dell’interfaccia standard, il certificato e l’istruzione degli utenti; e

b. un emolumento annuo di al massimo 5000 franchi per il supporto, il rinnovo del certificato, l’ampliamento delle capacità del server e la garanzia della qualità dei dati.

2Gli utenti che nel contempo forniscono dati sono esentati dal pagamento degli emolumenti.

3Gli emolumenti per l’utilizzazione dei dati secondo l’articolo 11 capoverso 1 lettera b sono calcolati a dipendenza dell’onere risultante dal trattamento e l’anonimizzazione dei dati.

4Per il resto si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20043 sugli emolumenti.

Sezione 5: Disposizioni particolari

Art. 20 Sicurezza dei dati

Tutti i servizi che partecipano al registro delle professioni psicologiche adottano le misure tecniche e organizzative necessarie secondo le disposizioni in materia di protezione dei dati affinché i loro dati non vadano persi né siano trattati, consultati o utilizzati da persone non autorizzate.

RS 172.041.1