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Consultazione 2014/49: Ordinanza sul registro delle professioni psicologiche · 11 pagine

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a. la soppressione delle restrizioni dell’autorizzazione e la data della stessa;

b. il motivo del rifiuto o della revoca dell’autorizzazione di esercitare la professione con la data degli stessi;

c. l’avvertimento con il motivo e la data dello stesso;

d. l’ammonimento con il motivo e la data dello stesso;

e. la comminazione di una multa con la data, il motivo e l’importo della stessa;

f. il divieto temporaneo di esercitare la psicoterapia nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale, con la data di inizio e fine, nonché il motivo dello stesso;

g. il divieto definitivo di esercitare la psicoterapia nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale, con la data e il motivo dello stesso.

Art. 7 Ufficio federale di statistica

L’Ufficio federale di statistica (UST) iscrive nel registro delle professioni psicologiche il numero IDI per tutte le persone iscritte che gestiscono una propria impresa.

Art. 8 Organizzazioni responsabili del perfezionamento

Le organizzazioni responsabili del perfezionamento forniscono all’UFSP i dati di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettere a–d nonché f e g:

a. sui titolari di un titolo di perfezionamento in psicoterapia considerato titolo federale secondo l’articolo 49 capoverso 1 LPPsi;

b. sui titolari di un titolo federale di perfezionamento nei settore della psicologia secondo l’articolo 8 LPPsi.

Sezione 3: Qualità, comunicazione, utilizzazione e modifica dei dati

Art. 9 Qualità dei dati

1Il dipartimento competente può stabilire i requisiti di qualità e il formato dei dati da fornire.

2I fornitori di dati garantiscono che i dati nel loro settore di competenza vengano trattati secondo le prescrizioni.

3Essi garantiscono in particolare che solo dati corretti e completi vengano iscritti nel registro delle professioni psicologiche o forniti e comunicati ai servizi competenti.