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Consultazione 2014/49: Ordinanza sul registro delle professioni psicologiche · 11 pagine
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3Per i fornitori di prestazioni autorizzati a esercitare la professione durante 90 giorni secondo l’articolo 23 LPPsi, il registro delle professioni psicologiche contiene:
a. i dati di cui ai capoversi 1 lettere a–e e 2 lettera j;
b. i Cantoni nei quali la fornitura della prestazione è annunciata, con data dell’annuncio;
c. un titolo di perfezionamento riconosciuto come equivalente con data di emissione, luogo e Paese di rilascio del titolo di perfezionamento nonché data del riconoscimento dell’equivalenza da parte della PsiCo.
Art. 4 UFSP
1L’UFSP iscrive nel registro delle professioni psicologiche:
a. per i titolari di un titolo federale di perfezionamento nei settori specialistici di cui all’articolo 8 LPPsi i dati conformemente all’articolo 3 capoverso 1 lettere a–g e i;
b. per i titolari di un’autorizzazione di esercitare la psicoterapia nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale l’indicazione se esistono o no dati personali degni di particolare protezione ai sensi dell’articolo 6 capoverso 2.
2L’UFSP registra i dati personali degni di particolare protezione secondo l’articolo 6 capoverso 2 in un settore sicuro, separato dal resto del registro delle professioni psicologiche.
Art. 5 Commissione delle professioni psicologiche
La Commissione delle professioni psicologiche (PsiCo) iscrive nel registro delle professioni psicologiche:
a. per i titolari di un titolo estero di perfezionamento riconosciuto, i dati di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettere a–f e h; e
b. per le persone annunciate secondo l’articolo 23 capoverso 2 LPPsi, i dati di cui all’articolo 3 capoversi 1 lettere a–e e 3 lettera c.
Art. 6 Cantoni
1Le autorità cantonali competenti iscrivono nel registro delle professioni psicologiche:
a. per i titolari di un’autorizzazione di esercitare la professione, i dati di cui all’articolo 3 capoverso 2 lettere b-g;
b. per i fornitori di prestazioni autorizzati a esercitare la professione durante 90 giorni secondo l’articolo 23 capoverso 2 LPPsi, la data dell’annuncio.
2Esse comunicano senza indugio all’UFSP i dati degni di particolare protezione seguenti concernenti gli psicoterapeuti che esercitano la psicoterapia nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale: