Progetto revisione totale OPChim

Consultazione 2014/50: Revisione totale dell'ordinanza sui prodotti chimici · 66 pagine

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Ordinanza

2 Se per una sostanza è stabilita una classificazione ufficiale in base alla versione determinante dell’allegato VI del regolamento UE-CLP secondo l’allegato 2 numero 1, il fabbricante deve procedere alla classificazione di questa sostanza anche secondo l’articolo 4 capoverso 3 del regolamento UE-CLP.

3 La classificazione ha luogo:

a. per le sostanze esistenti: in base ai dati acquisiti secondo l’articolo 5 capoverso 4;

b. per le nuove sostanze: in base ai dati del fascicolo tecnico secondo l’articolo 27 capoverso 2 lettera b.

4 Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) può, d’intesa con il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) e il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR), stabilire la classificazione e la conseguente etichettatura di determinate sostanze, se l’allegato VI del regolamento UE-CLP non contiene una classificazione ufficiale nella versione determinante secondo l’allegato 2 numero 1.

Art. 7 Classificazione di preparati

1 Il fabbricante di un preparato procede alla classificazione secondo gli articoli 6–15 del regolamento UE-CLP17; quando in queste disposizioni si rimanda agli allegati I– VII del regolamento UE-CLP, per questi ultimi è determinante la versione stabilita nell’allegato 2 numero 1.

2.2 Sezione 3: Imballaggio ed etichettatura di sostanze e preparati

Art. 8 Imballaggio

Il fabbricante che mette a disposizione o fornisce a terzi sostanze pericolose o preparati pericolosi deve imballarli conformemente all’articolo 35 del regolamento UE-CLP18; quando in queste disposizioni si rimanda agli allegati I–VII del regolamento UE-CLP, per questi ultimi è determinante la versione stabilita nell’allegato 2 numero 1.

Art. 9 Imballaggio di generatori aerosol

Ai generatori aerosol che non rientrano nel campo d’applicazione della legge del 9 ottobre 199219 sulle derrate alimentari si applicano, oltre alle prescrizioni

17 Si veda la nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 4.

18 Si veda la nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 4.

19 RS 817.0