Progetto revisione totale OPChim
Consultazione 2014/50: Revisione totale dell'ordinanza sui prodotti chimici · 66 pagine
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Prodotti chimici
2 Sono considerate molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) le sostanze che soddisfano i criteri definiti nell’allegato XIII punti 1.2.1–1.2.2 del regolamento UE-REACH.
2 Titolo secondo: Presupposti per
l’immissione sul mercato
2.1 Capitolo 1: Controllo autonomo
2.1.1 Sezione 1: Principio
Art. 5
1 Ai fini del controllo autonomo ai sensi degli articoli 5 LPChim e 26 LPAmb, il fabbricante deve verificare se le sostanze o i preparati possono mettere in pericolo la vita o la salute dell’essere umano o l’ambiente. Conformemente alle disposizioni della presente ordinanza, a tal fine egli è tenuto a classificare, imballare ed etichettare le sostanze e i preparati, nonché elaborare scenari d’esposizione e redigere una scheda di dati di sicurezza.
2 Se gli oggetti contengono sostanze pericolose, sostanze considerate PBT, sostanze considerate vPvB o sostanze di cui all’allegato 3, il fabbricante deve verificare, ai fini del controllo autonomo ai sensi dell’articolo 26 LPAmb, se in caso di impiego degli oggetti conforme allo scopo previsto o prevedibile oppure in caso di smaltimento conforme alle prescrizioni tali sostanze possono mettere in pericolo l’ambiente o, indirettamente, l’essere umano.
3 Se gli oggetti contengono sostanze di cui all’allegato 3, il fabbricante deve verificare se, in caso di impiego degli oggetti conforme allo scopo previsto o prevedibile oppure in caso di smaltimento conforme alle prescrizioni, tali sostanze possono mettere in pericolo l’essere umano.
4 Il fabbricante deve fornire tutti i dati accessibili rilevanti per adempiere gli obblighi di cui ai capoversi 1 e 2.
5 Chi importa sostanze, preparati od oggetti contenenti sostanze pericolose a scopi professionali o commerciali deve adempiere gli obblighi di cui ai capoversi 1 e 2 prima della prima fornitura a terzi o, se li utilizza per sé, prima del primo impiego.
2.1.2 Sezione 2: Classificazione delle sostanze e dei preparati
Art. 6 Classificazione delle sostanze
1 Il fabbricante di una sostanza procede alla classificazione secondo gli articoli 5, 7– 13 e 15 del regolamento UE-CLP16; quando in queste disposizioni si rimanda agli allegati I–VII del regolamento UE-CLP, per questi ultimi è determinante la versione stabilita nell’allegato 2 numero 1.
16 Si veda la nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 4.