Progetto revisione totale OPChim
Consultazione 2014/50: Revisione totale dell'ordinanza sui prodotti chimici · 66 pagine
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Prodotti chimici d’imballaggio della presente ordinanza, gli articoli 1 e 2, nonché i punti 2.1, 2.4, 3, 4, 5 e 6 dell’allegato alla direttiva 75/324/CEE20.
Art. 10 Etichettatura
1 Il fabbricante che mette a disposizione o fornisce a terzi sostanze pericolose o preparati pericolosi deve etichettarli conformemente agli articoli 17 paragrafo 1, 18 ad esclusione del paragrafo 2 ultimo periodo, 19–23, 25 paragrafi 1, 3 e 4, 26–28, 29 paragrafi 1–4, 31, 32 paragrafi 1–5 e 33 del regolamento UE-CLP21; quando in queste disposizioni si rimanda agli allegati I–VII del regolamento UE-CLP, per questi ultimi è determinante la versione stabilita nell’allegato 2 numero 1.
2 I preparati che presentano rischi particolari di cui all’articolo 4 paragrafo 7 del regolamento UE-CLP devono essere etichettati anche secondo l’articolo 25 paragrafo 6 del regolamento UE-CLP.
3 Oltre ai capoversi 1 e 2, l’etichettatura deve adempiere i seguenti requisiti:
a. deve recare il nome, l’indirizzo e il numero di telefono del fabbricante; qualora la sostanza o il preparato sia importato da uno Stato membro dello SEE e non sia destinato ad essere fornito agli utilizzatori privati, il nome del fabbricante può essere sostituito dal nome della persona definita all’articolo 17 paragrafo 1 lettera a del regolamento UE-CLP;
b. deve essere formulata in almeno due lingue ufficiali; d’intesa con i singoli utilizzatori professionali, le sostanze loro fornite possono essere etichettate in una sola lingua ufficiale o in inglese.
4 Se sono necessari ulteriori elementi dell’etichettatura che risultano dai requisiti contenuti in altri atti legislativi, essi sono indicati nella sezione riservata alle informazioni supplementari secondo l’articolo 25 del regolamento UE-CLP.
5 Se il nome della nomenclatura IUPAC22 supera i 100 caratteri, può essere utilizzato uno degli altri nomi, purché l’annuncio di cui all’articolo 49 contenga sia il nome figurante nella nomenclatura IUPAC sia l’altro nome utilizzato.
6 I requisiti di cui al capoverso 1 sono considerati adempiuti se gli imballaggi interni sono etichettati prima o immediatamente dopo la rimozione dell'imballaggio per il trasporto. La responsabilità per l'imballaggio e l'etichettatura permane al fabbricante.
Art. 11 Etichettatura di generatori aerosol
1 Ai generatori aerosol che non rientrano nel campo d’applicazione della legge del 9 ottobre 199223 sulle derrate alimentari si applicano, oltre alle prescrizioni
20 Direttiva 75/324/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol, GU L 147 del 9.6.1975, pag. 40, modificata l’ultima volta dalla direttiva 2013/10/UE, GU L 77 del 20.3.2013, pag. 294.
21 Si veda la nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 4.
22 Sistema di denominazione delle sostanze chimiche secondo lʼUnione internazionale di chimica pura e applicata (IUPAC): www.iupac.org
23 RS 817.0