Progetto revisione totale OPChim

Consultazione 2014/50: Revisione totale dell'ordinanza sui prodotti chimici · 66 pagine

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Ordinanza

d’imballaggio della presente ordinanza, gli articoli 1, 2 e 8 paragrafo 1a, i punti 1.8, 1.9, 1.10, il paragrafo introduttivo del punto 2 e i punti 2.2 e 2.3 dell’allegato della direttiva 75/324/CEE24.

2 Il nome e l’indirizzo del fabbricante devono figurare sui generatori di aerosol considerati non pericolosi ai sensi dell’articolo 3 della presente ordinanza. Se un generatore aerosol viene importato da uno Stato membro dello SEE, il nome del fabbricante può essere sostituito dal nome della persona secondo l’articolo 17 paragrafo 1 lettera a del regolamento UE-CLP25.

Art. 12 Deroghe alle disposizioni di etichettatura

1 L’organo di notifica può, d’intesa con i servizi di valutazione, concedere deroghe alle disposizioni di etichettatura per talune sostanze o taluni preparati o per taluni gruppi di sostanze o di preparati e autorizzare che questi non siano etichettati o che lo siano in un altro modo adeguato se:

a. gli imballaggi sono troppo piccoli o altrimenti non adatti a un’etichettatura conforme all’articolo 10;

b. le sostanze o i preparati sono forniti in una quantità talmente piccola che tenendo conto delle caratteristiche di pericolo non presentano alcun rischio per l’essere umano o l’ambiente; oppure

c. le sostanze o i preparati non rientrano nel campo d’applicazione del regolamento UE-CLP26.

2 Emana una decisione su domanda motivata o una decisione di portata generale.

3 Stabilisce un elenco di eccezioni ammesse e lo pubblica.

Art. 13 Etichettatura di sostanze e preparati pericolosi per l’esportazione

1 Chi esporta sostanze o preparati pericolosi deve etichettarli, osservando le pertinenti norme internazionali, almeno con i seguenti dati:

a. il nome del fabbricante;

b. il nome chimico o il nome commerciale;

c. le indicazioni sui pericoli per l’essere umano e l’ambiente e le relative misure protettive.

2 L’etichettatura deve essere redatta in una lingua accettata dal Paese d’importazione.

Art. 14 Utilizzazione di un nome chimico alternativo

1 Il fabbricante di un preparato può utilizzare un nome chimico alternativo per una sostanza se:

24 Si veda la nota a piè di pagina relativa all’art. 9.

25 Si veda la nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 4.

26 Si veda la nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 4.